Decreto esecutivo concernente l’indennizzo alle Casse di compensazione per gli assegni familiari per la riscossione del contributo per il finanziamento dell’assegno familiare integrativo per gli anni 2014, 2015 e 2016
Decreto esecutivo concernente l’indennizzo alle Casse di compensazione per gli assegni familiari per la riscossione del contributo per il finanziamento dell’assegno familiare integrativo per gli anni 2014, 2015 e 2016 (del 30 novembre 2016) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato l’art. 48a del regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) del 23 giugno 2009; d e c r e t a :
Indennizzo
(art. 48a Reg. Laf)
Art. 1
L’indennizzo per la riscossione dei contributi per il finanziamento dell’assegno familiare integrativo è corrisposto alle Casse di compensazione per gli assegni familiari anche per gli anni
2014, 2015 e 2016.
Entrata in vigore
Art. 2
1 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 2017 e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2017. Pubblicato nel BU 2016 , 491.
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