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Decreto legislativo concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato

Decreto legislativo concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato (del 23 febbraio 2015) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – – – – d e c r e t a : Art. 1 I Consiglieri di Stato saranno affiliati all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino al più tardi entro il 31 dicembre 2016. Art. 2 1 I Consiglieri di Stato eletti il prossimo 19 aprile 2015 e che entreranno quindi in carica con le prossime elezioni cantonali saranno tenuti a contribuire al finanziamento della loro previdenza professionale attraverso un contributo provvisorio del 9% dell’onorario (indennità escluse). Un contributo paritario sarà versato dallo Stato.
2 I contributi sono riportati su un conto «Fondo Previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato» gestito dall’Amministrazione cantonale e sono iscritti nel bilancio dello Stato.
3 Il Fondo, insieme a eventuali prestazioni di libero passaggio apportate dai Consiglieri di Stato, sarà trasferito all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino con l’affiliazione dei Consiglieri di Stato e sarà di conseguenza estinto. Art. 3
1 Il Governo, d’intesa con la Commissione della gestione e delle finanze, conferirà un mandato a un esperto esterno di previdenza professionale per procedere a una revisione generale delle condizioni previdenziali dei membri del Consiglio di Stato. Il rapporto tecnico contenente delle varianti di riforma del sistema dovrà essere presentato entro il 30 settembre 2015.
2 I contenuti del mandato verranno definiti dalla Commissione della gestione e delle finanze in accordo con il Consiglio di Stato sulla base delle richieste contenute nella mozione del 6 novembre 2012. Art. 4 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto al
19 aprile 2015. Esso mantiene la sua validità fino alla revisione della legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963. Pubblicato nel BU 2015 , 134.
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