Decreto legislativo concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato
                            Decreto legislativo  concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei  membri del Consiglio di Stato  (del 23 febbraio 2015)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  –  –  –  –  d e c r e t a :  Art. 1  I Consiglieri di Stato saranno affiliati all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino al più  tardi entro il 31 dicembre 2016.  Art. 2  1  I Consiglieri di Stato eletti il prossimo 19 aprile 2015 e che entreranno quindi in carica  con  le  prossime  elezioni  cantonali  saranno  tenuti  a  contribuire  al  finanziamento  della  loro  previdenza  professionale  attraverso  un  contributo  provvisorio  del  9%  dell’onorario  (indennità  escluse). Un contributo paritario sarà versato dallo Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I contributi sono riportati su un conto «Fondo Previdenza professionale dei membri del Consiglio  di Stato» gestito dall’Amministrazione cantonale e sono iscritti nel bilancio dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Fondo,  insieme  a  eventuali  prestazioni  di  libero  passaggio  apportate  dai  Consiglieri  di  Stato,  sarà trasferito all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino con l’affiliazione dei Consiglieri di Stato  e sarà di conseguenza estinto.  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Governo,  d’intesa  con  la  Commissione  della  gestione  e  delle  finanze,  conferirà  un  mandato a un esperto esterno di previdenza professionale per procedere a una revisione generale  delle  condizioni  previdenziali  dei  membri  del  Consiglio  di  Stato.  Il  rapporto  tecnico  contenente  delle varianti di riforma del sistema dovrà essere presentato entro il 30 settembre 2015.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  contenuti  del  mandato  verranno  definiti  dalla  Commissione  della  gestione  e  delle  finanze  in  accordo  con  il  Consiglio  di  Stato  sulla  base  delle  richieste  contenute  nella  mozione  del  6  novembre 2012.  Art. 4  Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo  è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto al
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  aprile  2015.  Esso  mantiene  la  sua  validità  fino  alla  revisione  della  legge  sull’onorario  e  sulle  previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963.  Pubblicato nel BU  2015  , 134.