Legge d’applicazione del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale
Legge d’applicazione del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale (LFun) (del 9 aprile 2018) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 20 dicembre 2017 n. 7482 del Consiglio di Stato, decreta:
Competenza
Art. 1 Il Consiglio di Stato è competente per l’applicazione del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951.
Tassa d’autorizzazione Art. 2 1 Per il rilascio, la modifica, il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio, è dovuta una tassa compresa tra un minimo di 50 franchi e un massimo di 5'000 franchi.
2 L’importo è stabilito dal Consiglio di Stato tramite regolamento a seconda della funzione, della tipologia e della categoria dell’impianto.
Spese di controllo Art. 3
1 Per il collaudo e per i successivi controlli periodici è dovuta una tassa compresa tra un minimo di 50 franchi e un massimo di 5'000 franchi.
2 L’importo è stabilito dal Consiglio di Stato tramite regolamento a seconda della funzione, della tipologia e della categoria dell’impianto.
Tasse di cancelleria Art. 4 Le tasse di cancelleria sono stabilite dal regolamento.
Esigibilità
Art. 5
1 Le tasse sono dovute dal proprietario dell’impianto.
2 Gli enti di interesse pubblico sono esonerati dal pagamento della tassa di cancelleria.
Contravvenzioni
Art. 6
1 Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge, del concordato o del regolamento è punito con la multa sino a 20'000 franchi.
2 Le contravvenzioni sono perseguite in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
Abrogazione
Art. 7 La legge concernente la designazione delle autorità competenti per l’applicazione del concordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione del 2 dicembre 2008 è abrogata.
Entrata in vigore Art. 8 1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore
1
. Pubblicata nel BU 2018 , 253.
1 Entrata in vigore: 1 luglio 2018 - BU 2018, 253.
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