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Decreto esecutivo concernente la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie

Decreto esecutivo concernente la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (del 9 settembre 2014) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati gli articoli 22p della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) e 45 del regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 29 maggio 2012 (Reg. LCAMal) d e c r e t a :

A. Indennizzo ai Comuni per l’anno 2014

(art. 22p LCAMal e 45 Reg. LCAMal)

I. Casi valutati e segnalati

Art. 1

1 L’indennizzo forfetario, riconosciuto ai Comuni per i casi valutati e segnalati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, per unità di riferimento o debitore dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, corrisponde a: a) b)
2 È considerato valutato e segnalato il caso valutato mediante l’apposito modulo e consegnato debitamente compilato nei tempi prescritti.

II. Casi di morosità rientrata

Art. 2

1 Per ogni caso di morosità rientrata è corrisposto un indennizzo di fr. 75.–.
2 È considerato caso di morosità rientrata quello dell’assicurato che, a seguito dell’intervento del Comune, ha saldato integralmente i debiti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie con conseguente ripristino della copertura.

III. Casi preavvisati

(art. 44 cpv. 2 Reg. LCAMal)

Art. 3

Per i casi di assicurati morosi nei confronti dei quali il Comune preavvisa la sospensione poiché non si presentano è corrisposto un indennizzo di fr. 20.–.

IV. Rivalutazione di casi segnalati

(art. 39 cpv. 2 Reg. LCAMal)

Art. 4

Per ogni nuova valutazione completa e riferita a un caso precedentemente segnalato in base all’art. 1 cpv. 1 lett. b) del presente decreto, è corrisposto un indennizzo di fr. 75.–.

B. Richiesta di indennizzo

Art. 5

Ogni Comune presenta semestralmente la lista dei casi trattati nell’anno e per ogni singolo assicurato giustifica in modo dettagliato la composizione dell’importo richiesto.

C. Entrata in vigore

Art. 6

1 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Esso entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2014. Pubblicato nel BU 2014 , 447.
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