Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino all’Accordo intercantonale sulla partecipazione al finanziamento delle università
5.3.3.2.1 Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino all’Accordo
1 intercantonale sulla partecipazione al finanziamento delle università (del 20 aprile 1998) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visto il messaggio 30 settembre 1997 no. 4689 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1 Il Consiglio di Stato è autorizzato ad aderire all’Accordo intercantonale del 20 febbraio
1997 sulla partecipazione al finanziamento delle università per gli anni 1999 - 2003. Esso è rinnovato tacitamente di anno in anno, se non viene disdetto con due anni di preavviso. Art. 2
2 La spesa è a carico del conto di gestione corrente del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport , Ufficio degli studi universitari. I crediti necessari sono richiesti annualmente con il preventivo. Art. 3 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° ge nnaio 1999. Pubblicato nel BU 1998 , 186.
1
Accordo in lingua francese allegato al Messaggio n. 4689 del 30 settembre 1997.
2
Art. modificato dal DE 9.7.2002; in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.
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