Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino all’Accordo intercantonale sulla partecipazione al finanziamento delle università
                            5.3.3.2.1  Decreto legislativo  concernente l’adesione del Cantone Ticino  all’Accordo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  intercantonale sulla partecipazione  al finanziamento delle università  (del 20 aprile 1998)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  visto il messaggio 30  settembre 1997 no. 4689 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1  Il Consiglio di Stato è autorizzato ad aderire all’Accordo intercantonale del 20 febbraio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997 sulla partecipazione al finanziamento delle università per gli anni 1999  -  2003.  Esso è rinnovato  tacitamente di anno in anno, se non viene disdetto con due anni di preavviso.  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  spesa  è  a  carico  del  conto  di  gestione  corrente  del  Dipartimento  dell’educazione,  della cultura e dello sport  , Ufficio degli studi universitari.  I crediti necessari  sono richiesti annualmente con il preventivo.  Art. 3  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  il  presente  decreto  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  del  Cantone  Ticino  ed  entra  in  vigore il 1° ge  nnaio 1999.  Pubblicato nel BU  1998  , 186.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Accordo in lingua francese allegato al Messaggio n. 4689 del 30 settembre 1997.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Art. modificato dal DE  9.7.2002; in vigore dal  12.7.2002  -  BU 2002, 195.