Regolamento sui criteri di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell’Azienda elettrica ticinese
9.1.7.2.3 Regolamento sui criteri di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell’Azienda elettrica ticinese (del 29 aprile 2014) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO richiamati gli art. 7 e 7a della legge istituente l’Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 d e c r e t a : Art. 1 1 Competenza, esperienza professionale specifica nel campo energetico o in materia di gestione economico - aziendale e integrità morale sono criteri determinanti per la nomina dei mem bri del consiglio di amministrazione dell’azienda.
2 La composizione del consiglio di amministrazione deve essere equilibrata, garantendo, in modo continuo, un ventaglio di profili che permetta di integrare esperienze e conoscenze acquisite in differenti am biti. professionali Art. 2 1 Il consiglio di amministrazione è composto da persone che hanno le necessarie attitudini al fine di garantire una sorveglianza e una presa di decisione maturata attraverso uno spirito sia aziendale, sia opportunamente critico.
2 Il consiglio di amministrazione deve comprendere dei membri con esperienze funzionali alle principali attività dell’AET e alla sua complessità gestionale. In particolare essi devono aver maturato almeno un’esperienza minima di tre anni quali mem bro di consiglio di amministrazione, organo di controllo o quadro dirigente in uno dei seguenti settori: energetico, commerciale, finanziario, gestione del rischio, amministrativo/contabile, ingegneristico, legale o comunque funzionale all’attività dell’az ienda. È considerata esperienza funzionale anche l’attività d’insegnamento universitario in materie economiche, tecniche o giuridiche. Art. 3 I membri del consiglio di amministrazione devono garantire indipendenza e imparzialità. Non sono eleggibili alla carica di membro di consiglio di amministrazione dell’AET, o devono rinunciare immediatamente alla carica quando si trovano in questo stato, coloro che: a) rivestono un ruolo operativo all’interno dell’AET o di una sua partecipata ; b) sono membri del consiglio di amministrazione o dipendenti di persone giuridiche che esercitano attività nei settori della produzione, trasporto o del commercio di energia elettrica o di società che svolgono o che appartengono a gruppi con attività in concorrenza con l’AET o con una società da essa affiliata o partecipata; il Consiglio di Stato può derogare eccezionalmente a questi criteri se l’elezione è sorretta da un interesse assolutamente preminente dell’Azienda; in caso di conflitti di interessi i l membro del consiglio di amministrazione si astiene dalla discussione e dalla decisione; c) sono funzionari dello Stato o magistrati dell’ordine giudiziario, eccettuati i giudici di pace; d) non sono cittadini svizzeri; e) hanno un cumulo di incarichi tale da non poter svolgere il mandato nel consiglio di amministrazione di AET in modo diligente, accurato e ottimale; f) sono coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, fratelli o sorelle, cognati di membri del consiglio di amministrazione o di un d ipendente dell’AET; g) partecipano a titolo personale in modo diretto e indiretto in società collegate all’AET. Art. 4 La carica di membro del consiglio di amministrazione di AET può essere ricoperta unicamente da p ersone che garantiscono requisiti di buona condotta e integrità, in particolare non possono essere eletti in consiglio di amministrazione o devono rinunciare immediatamente alla carica quando si trovano in questo stato, persone che: a) figurano nel casella rio giudiziale svizzero o in qualsivoglia forma equivalente all’estero per reati contrari alla dignità della carica;
b) sono stati condannati per reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività finanziaria, amministrativa, tributaria a danno dell’al trui patrimonio. Art. 5 Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
1 Pubblicato nel BU 2014 , 224.
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Entrata in vigore: 6 maggio 2014 - BU 2014, 224.
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