Legge sullo sport e l’attività fisica
                            Legge  sullo sport e l’attività fisica  (del 17 febbraio 2014)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  –  –  –  d e c r e t a :  Capitolo primo  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo e campo d’applicazione
Art. 1
                            1  Il  Cantone  promuove  lo  sport,  l’attività  e  l’educazione  fisica  a  favore  di  tutta  la  popolazione  nell’interesse  della  salute  pubblica  e  delle  attitudini  fisiche  generali  dei  cittadini,  in  particolare dello sviluppo dei giovani.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso interviene direttamente nei settori di sua competenza e, indirettamente, con il sostegno e la  coordinazione delle attività sportive promosse da terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La presente legge applica la legislazione federale e le sue norme esecutive.  Capitolo secondo  Impianti sportivi
                        
                        
                    
                    
                    
                Inventario
Art. 2
                            1  Il  Cantone  allestisce  ed  aggiorna  periodicamente  un  inventario  degli  impianti  sportivi  esistenti sul territorio cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Cantone, i comuni e gli altri enti pubblici mettono a disposizione di utenti e di organizzazioni che  si  occupano  di  sport  gli  impianti  sportivi  di  loro  proprietà  compatibilmente  con  le  esigenze  per  le  quali essi sono stati costruiti, primariamente quelle d’ordine scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per l’uso di tali impianti essi possono chiedere agli utenti il pagamento di una tassa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contributi
Art. 3
                            1  Il  Fondo  Sport  Toto  concede  contributi  per  la  costruzione,  la  ristrutturazione  e  il  miglioramento  di  impianti  sportivi  che  non  costituiscono  un  adempimento  di  un  obbligo  legale  di  diritto pubblico e di quelli costruiti senza scopo di lucro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il tipo di impianti, l’ammontare dei contributi e l’autorità competente a deciderne lo stanziamento  sono definiti dal Consiglio di Stato tramite regolamento.  Capitolo terzo  Educazione fisica nella scuola
                        
                        
                    
                    
                    
                Insegnamento obbligatorio
Art. 4
                            1  L’insegnamento   dell’educazione   fisica   è   obbligatorio   nei   termini   definiti   dalla  legislazione federale nelle scuole dell’obbligo e nelle scuole del settore secondario II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I piani di formazione tengono adeguatamente conto delle prescrizioni federali.  Capitolo quarto  Gioventù e sport
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
Art. 5
                            1  Il Consiglio di Stato organizza, per il tramite del Dipartimento competente, l’attività del  programma Gioventù e Sport in applicazione della legislazione federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato conclude un’assicurazione sulla responsabilità civile dei partecipanti alle varie  offerte di Gioventù e Sport.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ulteriori prestazioni di formazione
Art. 6
                            Gioventù  e  Sport  può  organizzare  la  formazione  dei  monitori  per  altri  programmi  federali  o  cantonali  con  finalità  analoghe  a  favore  di  segmenti  particolari  della  popolazione  (giovani, adulti, disabili, anziani ecc.).  Capitolo quinto  Sport giovanile di competizione e sport di punta
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 7
                            1  Il Cantone è il partner diretto della Confederazione e dell’associazione mantello dello  sport svizzero (Swiss Olympic) per la realizzazione delle condizioni quadro a sostegno dello sport  giovanile di competizione e lo sport di punta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Dipartimento competente può concludere con la Confederazione accordi in questo ambito.  Capitolo sesto  Attività di guida alpina e attività a rischio sottoposte ad autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni
Art. 8
                            Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento l’autorità competente e la procedura  per il rilascio, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni previste dalla legge federale concernente  l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio del 17 dicembre 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
Art. 9
                            Per il rilascio, il rinnovo e la revoca di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 8 è prelevata  una tassa definita nel regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Limitazione di accesso a determinate zone
Art. 10
                            Il  Consiglio  di  Stato  può  prevedere  limitazioni  di  accesso  alle  zone  a  valle  di  impianti  idroelettrici  per  motivi  di  sicurezza.  Il  divieto  di  accesso  può  essere  pronunciato  dal  proprietario  dell’impianto quando vi è pericolo per attività (spurgo del bacino ecc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanzioni
Art. 11
                            1  Le  contravvenzioni  alla  legge  federale  concernente  l’attività  di  guida  alpina  e  l’offerta  di  altre  attività  a  rischio  del  17  dicembre  2010,  alla  presente  legge  e  al  suo  regolamento  sono  punite dal Dipartimento con la multa fino a fr. 10’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi di diritto
Art. 12
                            1  Le  decisioni  del  Dipartimento  e  delle  autorità  inferiori  delegate  sono  impugnabili  presso il Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo entro il  termine di 30 giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I ricorsi non hanno effetto sospensivo.  Capitolo settimo  Disposizioni finali  Art. 13  Il  Consiglio  di  Stato  definisce  tramite  regolamento  le  norme  d’esecuzione  della  presente legge e designa il Dipartimento competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 14
                            È abrogata la legge sull’educazione fisica e lo sport del 16 ottobre 2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 15
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 1° maggio 2014 - BU 2014, 191.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicata nel BU  2014  , 189.