Regolamento delle Scuole specializzate superiori di tecnica e artistica (5.3.4.3.1)
CH - TI

Regolamento delle Scuole specializzate superiori di tecnica e artistica

5.3.4.3.1 Regolamento delle Scuole specializzate superiori di tecnica e artistica (del 26 agosto 2009) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO v isti: - la Legge sulla formazione professionale del 19 aprile 1978 e la relativa Ordinanza federale del 7 no vembre 1979; - l’Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di tecnica del 15 mar zo 2001; - la Legge del la Scuola del 1. febbraio 1990; - la Legge sulle Scuole pr ofessionali del 2 ottobre 1996; ritenuto che le denominazioni personali e professionali usate nel presente regolamento si intend ono al maschile e al femminile; d e c r e t a : Ca pitolo primo Disposizioni generali appli cazione Art. 1 Il presente regolamento si appli ca alle scuole specializzate superiori di tecnica (in seguito SSST) e del settore artistico (in seguito SSSAA) a tempo pieno (TP) o paral lele all’ esercizio di un ’attività professionale (PAP). Art. 2 Le SSST comprendono i cicli di studio: a) dell’abbigliamento in gestione del prodotto e della moda in progettazione e collezione, con sede a Lugano - Viganello, (SSST di Luga no); b) dell’ edilizia, della c himica - biologia e dell’ impiantistica, con sede a Luga no - Trevano, (SSST di Trevano); c) della mec canica, dell’ elettrotecnica e dei processi aziendali, con sede a Bellinzona, (SSST di Bellinzona); d) della grafica digitale con indirizzi web e computer animazione e del tecnical industrial design, con sede a Lugano (SSSAA di Lugano). Capitolo secondo Or ganizzazione rale Art. 3 La sovraintendenza amministrativa e la vigilanza didattica sulle SSST e la SSSAA è esercitata dalla Divisione della formazione professionale (in se guito DFP) per il tramite dell’ Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica (in seguito UFIAAA) in collaborazione con le direzioni di sede. Art. 4 1 Ogni SSST e SSSAA si dota di un regolamento interno che stabilisce le modalità di ammissione, di promozione e d ’esame.
2 Il regolamento interno è approvato dalla DFP e vien e consegnato allo studente all’ ini zio degli studi. tori Art. 5
1 I direttori delle SSST e SSSAA formano il Collegio dei direttori.
2 Il Collegio dei direttori sviluppa, promuove e coo rdina iniziative di interess e comune ed esplica funzioni d’ in formazione. le classi Art. 6 1 L’ effettivo delle classi deve essere adeguato al tipo d’ insegna mento.
2 Di regola le classi sono formate da un minimo di 12 studenti per indirizzo di s tu dio. Art. 7 La tassa di frequenza delle SSST è fissata ogni a nno, entro il 1. maggio, per l’ anno scolastico successivo, dalla direzione de ll’istituto, sentito l’ UFIA AA. Art. 8 1 I lavori svolti dagli studenti durante il periodo di formazione così come il materiale didattico sviluppato dai docenti sono di proprietà dell’ istituto; per il resto si applicano le norme sulla proprietà intellet tuale.
2 Lo st udente si impegna a cedere all’ istituto, a titolo esclusivo, i diritti d’ autore e gli eventuali profitti sui lavori semestrali o di diploma. Capitolo terzo Vigilanza Art. 9 La DFP per tramite dell’UFIAAA designa una commissione di vigilanza, di al massimo 9 membri, comprendente rappresentanti delle associazioni professionali di ca tegoria che vigila sull’ organizzazione, gli obiettivi e i contenuti della formazione. Art. 10 1 L’ UFIAAA designa, su proposta della direzione dell’ istituto, gli esper ti di materia e d’esame.
2 Gli esperti devono avere di regola una formazione accademica o universitaria professionale e possede re un’ adeguata esperienza professionale nell’ ambito specifi co . Capitolo quarto Ammissione Art. 11 1 Per essere ammessi alle SSST e alla SSSAA occorre aver terminato con successo un tirocinio in una professione pertinente o provare di possedere una formazione equiva lente.
2 Il regolamento interno stab ili sce l’ ammissione in casi particolari e può richiedere condizioni supple mentari. Capitolo quinto Frequenza Art. 12 1 Gli studenti sono tenuti a frequentare tutte le lezioni obbligatorie previ ste dal piano di studio.
2 In casi parti colari la direzione dell’istituto può accordare l’ esonero dalla frequenza delle lezioni in determi nate materie, fermo restante l’ obbligo di effe ttuare le prove di valutazione. mento Art. 13 Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento adeguato ai valori dell a convivenza e alle norme dell’istituto. Art. 14 1 Le assenze devono essere annunciate il più presto possibile e giustificate per iscritto al rientro alla direzione dell’ istituto. La direzione stabilisce un termine entro il quale la giustificazione deve essere consegnata. Trascorso questo termine, la direzione può decidere di considerare le assenze arbitrarie.
2 Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso della direzione.
3 In caso di assenze frequ enti la direz ione dell’ istituto può proporre alla DFP di negare allo studente la promozi one alla classe successiva o l’ ammissione alla sessione di di ploma. Capitolo sesto Programmi

Art. 15

1 I piani di studio (materie, opzioni, ore assegnate e programm i d’insegnamento) delle SSST e della SSSAA sono allestiti dalla direzione dell’ istituto conformemente alle esigenze per il riconoscimento fe derale.
2 Es si sono approvati dall’UFIAAA.
3 La direzione dell’ istituto può apportare lievi modifiche ai piani di stud io nel rispetto del totale delle ore settimanali e prevedere corsi facoltativi o speciali nel limite dei cre diti di cui dispone. Capitolo settimo Provvedimenti disciplinari Art. 16
1 Le mancanze disciplinari danno luogo, quale primo intervento, a un colloquio chiarifi catore e a un richiamo.
2 Per mancanze disciplinari ripetute o gravi sono previste le seguen ti sanzioni: a) l’ammo nimento inflitto dal direttore; b) la sospensione temporanea fino a dieci giorni effettivi decisa dal dirett ore; c) l’espulsione dall’ istituto decisa dalla Divisione della formazione professionale, su proposta della direzione.
3 Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto allo studente. Capitolo ottavo Disposizioni fina li Art. 17 Il Regolamento delle Scuole specializzate superiori di tecnica del 4 settembre 2001 è abrogato. re Art. 18 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a de correr e dall’anno scolastico 2009/10. Pubblicato nel BU 2009 , 361.
Markierungen
Leseansicht