Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale
5.3.4.1.2 Regolamento della Scuola s uperiore di economia aziendale (dell’8 maggio 2012) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO richiamati: – la legge della scuola del 1° febbraio 1990; – la legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996; – la legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr); – la legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform); – il regolamento della legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 1° aprile 2008; – il programma quadro di insegnamento (Piano di studi) del ciclo di formazione in economia aziendale SSS del 12 marzo 2008. d e c r e t a : Capitolo primo Formazione e vigi lanza Art. 1 1 La formazione nella Scuola superiore di economia aziendale (SSEA) comprende: a) un piano di formazione sulla base di una struttura modulare; b) un insegnamento teorico in presenza; c) attività di formazione a distanza; d) l’esecuzione di lavori pratici.
2 La scuola è proposta parallela all’esercizio di una professione. Le caratteristiche sono definite nel Programma quadro federale d’insegnamento (in seguito PQ) approvato dall’Ufficio federale della formazione pr ofessionale e della tecnologia.
3 Il modulo si compone di una o più unità di insegnamento ognuna delle quali si basa su competenze professionali misurabili. Art. 2 La durata minima della formazione è specificata nel PQ. Il piano di formazione della scuola indica i semestri da sostenere per la sezione proposta. Art. 3 La commissione di vigilanza si compone di: a) un rappresentante del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport ( in seguito DECS); b) un rappresentante della Direzione della scuola; c) un rappresentante della Società Impiegati del Commercio (SIC Ticino); d) almeno due rappresentanti del settore privato. Art. 4 La commissione: a) vigila sul buon funzioname nto dei corsi e ne studia i problemi generali; b) esprime il preavviso sul piano di formazione e sui programmi d’insegnamento; c) esamina gli atti che le vengono sottoposti dalla Direzione della scuola. Capitolo secondo Funzionamento della Scuola lastico Art. 5 1 L’anno scolastico della SSEA si sviluppa secondo le direttive emanate dal DECS (e in particolare dalla Divisione della formazione professionale) riguardanti l’anno scolastico cantonale.
2 Esso è suddiviso in due semestri.
3 Le lezioni vengono impartite secondo quanto è specificato nel piano di formazione. Le lezioni sono, di norma, proposte due sere alla settimana ed il sabato mattina. Art. 6
1 Il piano di formazione fissa la dotazione oraria dei moduli e delle unità di ins egnamento (in presenza e a distanza) e precisa quali unità di insegnamento sono oggetto di una prova d’esame.
2 Il piano di formazione è allestito dalla Direzione della scuola e approvato dalla Divisione della formazione professionale (in seguito DFP). ero minimo studenti Art. 7 I corsi hanno luogo, di regola, con un minimo di 10 studenti. Art. 8 La frequenza delle lezioni è obbligatoria, le assenze complessive (considerate tutte le unità) superiori al 20 % comportano l’esclusione dello studente dagli esami con la conseguente non promozione. Art. 9
1 Un comportamento riprorevole da parte di uno studente è oggetto di un colloquio chiarificatore con gli insegnanti ed eventualmente con un membro della Direzione.
2 In casi gravi di indisciplina o di reiterate assenze la Direzione, sentito il parere del Consiglio di classe, adotta, secondo la gravità, una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) ammonimento inflitto dal direttore; b) sospensione dalla scu ola fino a tre giorni decisa dal direttore, con comunicazione scritta alla DFP.
3 In casi ripetuti di grave indisciplina o di reiterate assenze, ed esaurite le sanzioni precedenti, la Direzione, sentito il parere del Consiglio di classe, può proporre l’escl usione definitiva dall’istituto che è di competenza del Dipartimento.
4 Lo studente escluso non può essere iscritto in nessun altro istituto scolastico cantonale senza il consenso del Dipartimento.
5 Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto allo studente.
6 Contro la decisione di esclusione definitiva dall’istituto è dato ricorso al Consiglio di Stato. Capitolo terzo Condizioni d’ammissione Art. 10 Le condizioni di ammissione sono definite nel PQ. alla scuola con esame Art. 11 Possono iscriversi all’esame di ammissione i candidati in possesso di un titolo di studio diverso da quelli previsti all’art. 10. Art. 12 1 La Direzione della scuola, può decidere l’ammissione di altri ca ndidati, se la loro formazione è giudicata equivalente o superiore a quella definita agli art. 10 e 11.
2 La Direzione della scuola può pure decidere sull’ammissione a semestri superiori di candidati che hanno una formazione adeguata. Art. 13 Durante il ciclo di studio, l’onere minimo dell’attività lavorativa è definito nel PQ. Capitolo quarto Esame d’ammissione Art. 14 L’esame di ammissione (scritto e/o orale) è previsto in una o in entrambe le seguenti materie: a) italiano; b) economia aziendale e contabilità.
Art. 15
Sono esonerati dall’esame di italiano i candidati di lingua madre italiana o che hanno frequentato gli ultimi 5 anni di scuola nella Svizzera italiana o in Italia. Art. 16 L’esame di ammissione h a luogo nel corso del mese di agosto; esso è organizzato dalla Direzione della scuola in collaborazione con la commissione d’esame. Art. 17
1 La commissione d’esame d’ammissione è composta da un membro della Direzione della scuola e dai docenti delle materie d’esame.
2 La commissione prende atto dei risultati dell’esame o dei risultati ottenuti precedentemente nel caso di candidati esonerati e decide sull’ammissione al corso allestendo, se del caso, una graduatoria. ione Art. 18 La Direzione della scuola fornisce agli iscritti all’esame di ammissione tutte le indicazioni necessarie. Capitolo quinto Valutazione: generalità Art. 19 1 La valutazione delle competenze acquisite dallo studente comprende: a) un controllo continuo esercitato mediante prove scritte e/o orali per ogni unità d’insegnamento prevista dal piano di formazione; b) delle prove d’esame; c) il lavoro pratico di diploma, compresa la sua difesa orale.
2 Al termine di o gni semestre lo studente riceve una pagella. Art. 20
1 La scala delle note è la seguente:
6 molto buono 5 buono
4 sufficiente 3 insufficiente
2 molto debole 1 nullo.
2 Tutte le note possono essere frazionate al decimo di punto.
3 Le medie si calcolano approssimandole al decimo di punto. Capitolo sesto Esami e promozione zione Art. 21
1 Il Consiglio di classe è composto da un membro della Direzione della scuola e dai relativi docenti.
2 Esso constata e verifica i risultati semestrali e finali e decide sui casi previsti nell’art. 33. Art. 22 1 Ogni docente presenta alla Direzione, entro i termini fissati, un progetto d’esame scritto. La Direzione lo trasmette all’esperto della materia per l’approvazione.
2 Gli esami scritti sono corretti e valutati dal docente e devono poi essere sottoposti all’esperto possibilmente prima dell’esame orale. Art. 23 1 Il candidato è interrogato dal docente in presenza dell’esperto; le domande sono di regola estratte a sorte.
2 L’esperto può completare, ponendo delle domande, l’interrogazione orale del candidato.
3 La valutazione della prova orale viene concordata tra il d ocente e l’esperto. In caso di disaccordo decide il docente.
4 Il docente e l’esperto tengono un verbale dell’esame. Art. 24
1 Se per motivi di forza maggiore uno studente non può partecipare all’esame o può p arteciparvi solo parzialmente, è tenuto ad informare immediatamente la Direzione della scuola.
2 In caso di malattia o di infortunio lo studente deve dimostrare con un certificato medico che non è in grado di svolgere l’esame.
3 L’intero esame o una parte dello stesso deve essere ricuperato al più presto. Art. 25 1 L’esclusione dall’esame avviene se lo studente, durante lo svolgimento dello stesso: a) si serve di mezzi ausiliari non autorizzati o trasgredisce in modo grave l’ordinamento dell’esam e; b) si assenta senza un motivo di forza maggiore.
2 L’esclusione dall’esame comporta la non assegnazione della nota di unità e quindi le conseguenze previste agli art. 31 cpv. 4 e 32 cpv. 3. Art. 26 Ciascun anno di studio può essere ripetuto una sola volta. Lo studente che ripete è esonerato dalle unità di insegnamento la cui nota dell’anno precedente era maggiore o uguale a
5.0. Sulla pagella comparirà la nota precedentemente acquisita. Art. 27 Agli esami possono as sistere il docente, l’esperto, un membro della Direzione e le persone autorizzate dalla Direzione. Art. 28 Prima di ogni esame agli studenti vengono comunicati gli eventuali mezzi ausiliari di cui si possono servire durante la prova. Capitolo settimo Promozione all’anno successivo Art. 29 I moduli, le unità, gli esami, la forma, la durata e la collocazione degli stessi sono indicati nel piano di formazione. Art. 30 Al termine di ogni semestre e di ogni anno scolastico, viene assegnata una nota per ciascuna unità e rispettivamente per ciascun modulo. Art. 31 1 La nota delle unità e dei moduli è assegnata secondo i criteri stabiliti nel piano di formazione della scuola e nelle schede descrittive delle stesse.
2 La nota del modulo è assegnata in base ad una media ponderata delle note d’unità che lo compongono come specificato nel piano di formazione.
3 Un modulo è acquisito se vengono rispettate le seguenti condizioni: a) la nota finale del modulo è uguale o superiore a 4.0; b) la percentuale di assenza dello studente durante il modulo non supera il 20% del tempo effettivo.
4 Se un docente non assegna una nota ad un’unità di insegnamento deve motivarlo per scritto; mancando la nota ad un’unità di insegnamento, la nota al modulo, e quindi la nota finale, non può essere assegnata.
Art. 32
1 Lo studente è promosso all’anno successivo o, dopo l’ultimo anno di formazione a scuola, accede al lavoro di diploma se vengono rispettate le seguenti condizioni: a) la media delle note di tutti i moduli è uguale o superiore a 4.0; b) è ammessa una nota insufficiente in un solo modulo.
2 La media di tutti i moduli è calcolata in funzione di ponderazioni definite nel piano di formazione della scuola.
3 La mancata assegnazione di una nota di modulo comporta la non promozione. Art. 33 1 Nel caso in cui uno studente risulti non promosso in base al criterio a) dell’art. 32 ed avendo una media finale delle note dei moduli non inferiore al 3.9, il Consiglio di classe può concedere, se giudica lo studente meritevole, fino a 0.1 punti di provvedimento eccezionale per consentirne la promozione all’anno successivo o, dopo l’ultimo anno di formazione a scuola, di accedere al lavoro di diploma.
2 La concessione della promozione o del diploma tramite questo provvedimento eccezionale deve figurare sulla pagella. Capitolo ottavo Lavoro di diploma e titolo Art. 34 Il ciclo di formazione termina con lo svolgimento e la presentazione del lavoro di diploma, oggetto di un regolamento specifico approvato dalla Direzione della scuola. Art. 35 1 Il titolo rilasciato è quello di «economista aziendale dipl. SSS».
2 Il nome dei dip lomati è pubblicato sul Foglio ufficiale. Capitolo nono Disposizioni finali Art. 36 La procedura di ricorso è regolata dal Titolo I X della legge della scuola del 1° febbraio
1990. Art. 37 Il presente regolamento si applica agli studenti che hanno iniziato la loro formazione durante l’anno scolastico 2011/2012. Per coloro i quali hanno iniziato prima, rimane in vigore il regolamento della Scuola superiore di economia aziendale del 16 dicembre 2008. rata in vigore Art. 38 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
1 Pubblicato nel BU 2012 , 179.
1
Entrata in vigore: 11 maggio 2012 - BU 2012, 179.
Feedback