Decreto legislativo concernente l’adesione del Canton Ticino all’Accordo intercant... (5.4.1.1.1)
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Decreto legislativo concernente l’adesione del Canton Ticino all’Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali

Decreto legislativo concernente l’adesione del Canton Ticino all’Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (del 6 febbraio 1995) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO d e c r e t a : visto il messaggio 11 ottobre 1994 n. 4309 del Consiglio di Stato, Art. 1 È ratificata l’adesione del Cantone Ticino all’Accordo intercantonale del 18 febbraio
1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali. Art. 2
1 Il Dipartiment o dell’educazione, della cultura e dello sport è incaricato dell’esecuzione del citato Accordo. Art. 3 Il contributo annuo ricorrente verrà stabilito annualmente con il preventivo. Art. 4 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il p resente decreto legislativo è pubblicato nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Canton Ticino ed entra immediatamente in vigore.
2 Pubblicato nel BU 1995 , 142. Decreto legislativo concernente la ratifica della modifica del 16 gi ugno 2005 dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (del 30 gennaio 2007) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visto il messaggio 29 agosto 2006 n. 5824 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1 1 È ratificata la modifica del 16 giugno 2005 dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 feb braio 1993.
2 Spese e ricavi derivanti dall’adozione della Convenzione sono iscritti nei cont i di gestione corrente del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Direzione del Dipartimento. Art. 2 Il Consiglio di Stato è autorizzato a ratificare con decreto esecutivo modifiche di valore non sostanziale dell’Accordo adottate dalla Conferenza dei cantoni firma tari. Art. 3 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
3 Pubblic ato nel BU 2007 , 114.
1 Art. modificato dal DE 9.7.2002; in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.
2 Entrata in vigore: 17 marzo 1995.
5.4.1.1.1 Decreto legislativo concernente la r atifica della modifica della Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi pro venienti dal Grigioni italiano dell’11 / 18 dicembre 2007 (del 14 dicembre 2016 ) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visto il messaggio 28 giugno 2016 n. 7197 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1 È ratificata la modifica della Convenzione dell’11 dicembre 2007, rispettivamente del 18 dicembre 2007, tra il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni, sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate super iori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni Italiano. Art. 2 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigo re
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. Pubblicato nel BU 201 7 , 11 .
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