Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale per il divieto di convenzioni fiscali
                            10.2.1.2.1  Decreto legislativo  concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato  intercantonale per il divieto di convenzioni fiscali  (del 20 dicembre 1950)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  visto il messaggio 14 febbraio 1950,  n. 215, del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1  Il Consiglio di Stato è autorizzato ad aderire al Concordato intercantonale 10 dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1948 sul divieto di convenzioni fiscali.  Art. 2  La  data  dell’adesione  sarà  fissata  dal  Consiglio  di  Stato,  il  quale  provvederà  alle  formalità relative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Art. 3  Il  Consiglio  di  Stato  provvederà,  al  momento  dell’adesione,  ad  adeguare  la  Legge  tributaria  alle  disposizioni  del  Concordato  intercantonale,  sottoponendo  il  relativo  messaggio  al  Gran Consiglio.  Art. 4  Trascors  i  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  il  presente  decreto  è  pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.  Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pubblicato nel BU  1951  , 23.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Adesione del Cantone Ticino: ris. del Consiglio di Stato n. 4390 del 25.9.1959.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Entrata in vigore: 2 febbraio 1951  -  BU 1951, 23.