Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale per il divieto di convenzioni fiscali
10.2.1.2.1 Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale per il divieto di convenzioni fiscali (del 20 dicembre 1950) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visto il messaggio 14 febbraio 1950, n. 215, del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1 Il Consiglio di Stato è autorizzato ad aderire al Concordato intercantonale 10 dicembre
1948 sul divieto di convenzioni fiscali. Art. 2 La data dell’adesione sarà fissata dal Consiglio di Stato, il quale provvederà alle formalità relative.
1 Art. 3 Il Consiglio di Stato provvederà, al momento dell’adesione, ad adeguare la Legge tributaria alle disposizioni del Concordato intercantonale, sottoponendo il relativo messaggio al Gran Consiglio. Art. 4 Trascors i i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.
2 Pubblicato nel BU 1951 , 23.
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Adesione del Cantone Ticino: ris. del Consiglio di Stato n. 4390 del 25.9.1959.
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Entrata in vigore: 2 febbraio 1951 - BU 1951, 23.
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