Regolamento concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie
Regolamento concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie (del 18 dicembre 2012) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’articolo 32 della legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 d e c r e t a : Art. 1
1 Le autorità giudiziarie e le autorità inquirenti applicano le seguenti tasse di cancelleria:
1. fr. 30.–
2. fr. 3.–,
3. se la decisione è stata adottata negli ultimi due anni, l’attestazione è gratuita fr. 25.–
4. della decisione all’estero fr. 40.–
5. fr. 20.–
6. di fallimento o concordato, accettazione eredità) fr. 20.–
7. fr. 1.– se le fotocopie sono effettuate da terzi presso l’autorità, per pagina fr. –.50
8. costi effettivi
2 Se la richiesta è evasa allo sportello, è prelevato, indipendentemente dal numero di documenti rilasciati, un supplemento di 10 franchi. Art. 2 Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013. Pubblicato nel BU 2012 , 616.
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