Decreto legislativo sull’approvazione dell’accordo tra il Cantone Ticino e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht) concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni
                            6.4.8.1.2  Decreto legislativo  sull’approvazione dell’accordo tra il Cantone Ticino e la Vigilanza  sulle fondazioni e LPP della Svizze  ra orientale (Ostschweizer BVG  -  und Stiftungsaufsicht) concernente la vigilanza sugli istitu  ti di  previdenza professionale  e sulle fondazioni  (del 29 novembre 2011)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  visto il messaggio 21 settembre 2011 n. 6533 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art.  1  La  vigilanza  sugli  istituti  di  previdenza  professi  onale  e  sulle  fondazioni  di  competenza  del  Cantone  Ticino  è  esercitata  dalla  Vigilanza  sulle  fondazioni  e  LPP  della  Svizzera  orientale  (  Ostschweizer BVG  -  und Stiftungsaufsicht  ), con sede a San Gallo.  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’accordo tra il Cantone Ticino e la Vigilanza  sulle  fondazioni  e  LPP  della  Svizzera  orientale  concernente  la  vigilanza  sugli  istituti  di  previdenza  professionale  e  sulle  fondazioni  è  approvato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato è autorizzato ad approvare modifiche all’accordo di lieve entità.  Art.  3  1  È  stanziat  o un credito di 95’000.  –  franchi  a  favore  della  Vigilanza  sulle  fondazioni  e  LPP  della  Svizzera  orientale  per  i  lavori  di  messa  in  ese  rcizio  della  filiale  con  sede  nel  Cantone  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il credito è iscritto nel conto di gestione corrente del Dipartimento d  elle istituzioni.  Art.  4  Il Consiglio di Stato è incaricato di eseguire l’accordo e di pubblicarlo nel Bollettino  ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  Art.  5  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  il  presente  decreto  è  pu  bblicato   nel   Bollettino   ufficiale   delle   leggi   e   degli   atti   esecutivi   e   entra   in   vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  immediatamente.  Pubblicato nel BU  2012  , 17.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Entrata in vigore: 20 gennaio 2012.