Convenzione tra la Repubblica e Cantone del Ticino e il Conservatorio della Svizzera italiana concernente il sussidio cantonale alla sezione professionale dell’Istituto
5.2.2.6 Convenzione tra la Repubblica e Cantone del Ticino e il Conservatorio della Svizzera italiana concernente il sussidio cantonale a lla sezione professionale dell’ Istituto Art. 1 Questa convenzione ha lo scopo di regolare il criterio di assegnazione del sussidio cantonale alla sezione professionale del Conservatorio della Svizzera italiana. Art. 2 Il sussidio annuale che il Cantone Ticino concede al Conservatorio della Svizzera italiana per l’ attività della sezione professionale (corso preparatorio, formazioni nel ramo di Pedagogia musicale, nel ramo di Interpretazione/Performance, nel ramo di Musica nelle scuole pubbliche e Musica sacra, nel ramo di Direzione, nei rami particolari, aggiornamento) è erogato in base alle norme di legge e di regolament o cantonali vigenti in materia di formazione professionale e applicando per analogia i provvedimenti decisi dal Consiglio di Stato in materia di spesa per il personale. Art. 3 Il versamento del sussidio è vincolato in particolare: a) alla presentazione di un piano finanziario pluriennale equilibrato; b) all’ approvazione del preventivo da presentare alla Divisione della formazione profe ssionale del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello spor t entro i l 31 agosto di ogni anno per l’ anno scolastic o successivo;
1 c) all’ approvazione del consuntivo da presentare alla stessa Divisione entro il 31 ottobre su ccessivo alla conclusione dell’ anno scolastico; d) a rapporti positivi degli esperti delegati dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dell o sport a vigilare sulla qualità dell’ insegnamento e ad assistere agli esami.
2 Art. 4 Il sussidio viene di regola versato, riservate altre disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionati, nel modo seguente: a) una prima ra ta corrispondente al 30% d ell’ import o globale in settembre, dopo l’ approvazione del preventivo; b) una seconda r ata corrispondente al 50% dell’ importo globale in febbraio; c) il restante 20% all’ approvazione del consuntivo. Art. 5 Il Cantone Ticino, sulla base dei rapporti degli e sperti delegati a vigilare sulla qualità del l’ insegnamento e ad assistere agli esami: a) riconosce l’ equipollenza dei diplomi conferiti dal Conservatorio della Svizzera italiana con quelli di uguale livello rilasciati da altri conservatori svizzeri e ne at testa la validità professionale; b) controfirma i diplomi per mano del D irettore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.
3 Art. 6 La convenzione ha validità per un periodo di quattro anni a partire dall’ anno scolastico
1998/99 e può essere rinnovata con semplice accordo tra le parti, riservate le competenze del Gran Cons iglio in caso di modifica dell’ art. 2. Art. 7 La con venzione entra in vigore con l’ approvazione da parte del Gran Consiglio del relativo decreto legislativo e annulla la precedente convenzione del 6 dicembre 1994. Bellinzona, 5 ottobre 1998 Consiglio di Stato del Cantone Ticino: Il Direttore del DECS Conservatorio della Svizzera italiana: Il Presidente Pubblicata nel BU 1998 , 413.
1
Lett. modif i cata dal DE 9.7.2002; in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.
2
Lett. modif i cata dal DE 9.7.2002; in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.
3
Lett. modif i cata dal DE 9 .7.2002; in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.
Feedback