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Regolamento di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio

Regolamento di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (del 19 settembre 2012) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’articolo 3 capoverso 2 della legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010, visti gli articoli 6 e 11 della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo
2011, d e c r e t a :

Spese processuali, pene pecuniarie e multe

Art. 1

1 Quale servizio centrale di incasso per le autorità giudiziarie è designato l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, attribuito al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.
2 Esso è competente a incassare le spese processuali, le pene pecuniarie e le multe per le autorità seguenti: a) b) c) d) e) f) g) h)

Assistenza giudiziaria

Art. 2

1 L’ufficio è competente a incassare, conformemente alla decisione del giudice, gli importi anticipati a titolo di assistenza giudiziaria e a decidere la rifusione degli importi assunti dallo Stato.
2 Il giudice comunica tempestivamente all’ufficio le decisioni di concessione dell’assistenza giudiziaria.
3 Il servizio informa il giudice nel caso di manifesto ritardo nei pagamenti o in caso di ripetuto mancato pagamento.

Entrata in vigore

Art. 3

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore immediatamente. 1 Pubblicato nel BU 2012 , 443.
1 Entrata in vigore: 21 settembre 2012 - BU 2012, 443.
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