Regolamento sulle limitazioni di accesso alle zone a valle di impianti idroelettri... (5.4.3.2.1)
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Regolamento sulle limitazioni di accesso alle zone a valle di impianti idroelettrici per motivi di sicurezza

5.4.3.2.1 Regolamento sulle limitazioni di accesso alle zone a valle di impianti idroelettrici per motivi di sicurezza (del 7 settembre 2011) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO d e c r e t a : Art. 1 Il proprietario dell’impianto idroelettrico può emanare un divieto di effettuare attività lungo l’alveo del fiume a valle dell’impianto, per la durata in cui vi è pericolo, quando sono previsti spurghi; l’avviso di divieto deve essere reso noto al pubblico in modo adeguato. Art. 2 Son o vietate le attività sportive a rischio (per esempio, canyoning, rafting, eccetera) lungo l’alveo dei fiumi a valle degli impianti tra le 22.00 e le 09.00. Art. 3 Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.
1 Pubblicato nel BU 2011 , 492.

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Entrata in vigore: 9 settembre 2011 - BU 2011, 492.
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