Direttiva sulle qualifiche minime del personale curante a dipendenza delle prestazio... (872.125)
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Direttiva sulle qualifiche minime del personale curante a dipendenza delle prestazioni erogate nei servizi di assistenza e cura a domicilio

Direttiva sulle qualifiche minime del personale curante a dipendenza delle prestazioni erogate nei servizi di assistenza e cura a domicilio (del 13 maggio 2011) IL MEDICO CANTONALE Richiamati gli articoli 3 lett. f) e g), 54, 58, 62, 64 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (in seguito Legge sanitaria), gli articoli 1, 5 e 8 cpv. 1 lett. c) del Regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e cura a domicilio e per i centri terapeutici somatici diurni e notturni del 22 marzo 2011 (in seguito Regolamento); preso atto delle condizioni poste nell’autorizzazione d’esercizio rilasciata ad ogni servizio di assistenza e cura a domicilio in applicazione dell’art. 81 della Legge sanitaria; in collaborazione con l’Ufficio di sanità e l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, e m a n a l a s e g u e n t e D i r e t t i v a : Art. 1 Ai fini della presente Direttiva è considerato «operatore responsabile» un operatore sanitario alle dipendenze del servizio di assistenza e cura a domicilio (in seguito SACD) con livello di formazione terziario nell’ambito di competenza del SACD, limitatamente ai seguenti operatori sanitari come definiti nell’art. 54 della Legge sanitaria: a) b) Art. 2 Ai fini della presente Direttiva è considerata «prestazione sanitaria» ogni intervento che cumulativamente: a) b) c) Art. 3 Ai fini della presente Direttiva è considerata «prestazione di assistenza» ogni intervento che cumulativamente: a) b) c) Art. 4 1 Il piano di cura dell’utente deve essere redatto entro 5 giorni dalla prima valutazione dei bisogni, effettuata a domicilio nel rispetto dell’art. 8 cpv. 1 lett. e) del Regolamento, congiuntamente da uno o più operatori responsabili.
2 Nel piano di cura le prestazioni sanitarie devono essere indicate e distinte in modo inequivocabile dalle prestazioni di assistenza. Art. 5 Un operatore responsabile incaricato della valutazione e dell’aggiornamento del piano di cura dell’utente stabilisce, in conformità all’art. 8 cpv. 1 lett. a) del Regolamento, quale figura professionale è abilitata ad erogare le prestazioni sanitarie e le prestazioni di assistenza nel rispetto dell’art. 64 cpv. 1 della Legge sanitaria. Art. 6 L’operatore responsabile è l’unica figura professionale abilitata a delegare l’erogazione di prestazioni, nel rispetto dell’art. 62 cpv. 3 della Legge sanitaria, a personale dipendente del SACD che non rientra nel novero degli operatori sanitari ai sensi dell’art. 54 della Legge sanitaria. Art. 7 Ogni inosservanza della presente Direttiva va segnalata tempestivamente al Medico cantonale.

Art. 8

La presente Direttiva è pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.
1 Pubblicata nel BU 2011 , 291.
1 Entrata in vigore: 13 maggio 2011 - BU 2011, 291.
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