Regolamento di applicazione della legge sull’assistenza giudiziaria (3.1.1.7.2)
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Regolamento di applicazione della legge sull’assistenza giudiziaria

3.1.1.7.2: R di applicazione della legge sull'assistenza giudiziaria - 9 novembre 2010
3.1.1.7.2 Regolamento di applicazione della legge sull’assistenza giudiziaria (del 9 novembre 2010) DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Nelle procedure del CPC e del CPP

Art. 1

Nelle procedure del CPC e del CPP, l’avvocato responsabile del praticante secondo l’art. 5 cpv.
1 della legge del 16 settembre 2002 sull’avvocatura (LAvv) è tenuto ad assumere le difese d’ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio (art. 13 cpv. 1 LAvv) e può delegare, sotto la sua sorveglianza, atti di patrocinio al praticante legale.

Nelle altre procedure

Art. 2 Nelle altre procedure, al praticante legale possono essere assegnati mandati di patrocinio d’ufficio.

Picchetto penale

Art. 3

L’iscrizione nell’elenco dei praticanti legali comporta per il praticante l’obbligo di partecipare al picchetto penale organizzato dall’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, sotto la sorveglianza e in rappresentanza dell’avvocato. Le modalità di partecipazione al picchetto penale sono stabilite dall’Ordine degli avvocati.

Entrata in vigore

Art. 4

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2011. Pubblicato nel BU 2010 , 441.
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