Decreto esecutivo di applicazione del decreto legislativo concernente lo stanziam... (11.3.1.2.1)
CH - TI

Decreto esecutivo di applicazione del decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 19’500’000.-- per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2008-2011

11.3.1.2.1 Decreto esecutivo di applicazione del decreto legislativo concernente lo stanziamento di un cre dito quadro di fr. 19’500’000. -- per attuare misure di politica re gionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2008 - 2011 (del 20 aprile 2010) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visto il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 19 ' 500 ’ 000. -- per attuare misure di politica regionale cantonale co mplementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2008 - 2011 (in seguito: DL), d e c r e t a : tente Art. 1 Il Dipartimento delle finanze e dell’economia (in seguito: Dipartimento) è il dipartimento co mpetente ai sensi dell’art. 4 cpv. 5 DL. liere Art. 2 Per la concessione di sussidi per l’implementazione di filiere è richiesta di regola l’elaborazione di studi di base, i cui contenuti sono preavvisati dalla relativa pi attaforma tematica. Art. 3
1 I progetti concernenti attività con un indotto economico diretto e indiretto vanno presentati direttamente al Dipartimento, che garantisce l’informazione e la co llaborazione con le Agenzie regionali.
2 Per la concessione di sussidi è richiesta l’elaborazione di un modello imprenditoriale, comprendente segnatamente uno studio di fattibilità e un piano degli affari.
3 Il riconoscimento degli aiuti finanziari previsti dal Decreto legislativo è deciso dal Dipartimento fino ad un importo massimo di fr. 500 ’ 000. -- per singolo aiuto finanziario. - progetti: Art. 4
1 Sono micro - progetti i progetti per i quali è previsto un investimento c omplessivo fino a fr. 100 ’ 000. -- .
2 Per il sostegno di micro - progetti ad ogni Ente regionale per lo sviluppo (in seguito: ERS) è assegnato un importo globale di fr. 500 ’ 000. -- .
3 Gli ERS adottano le singole decisioni d’aiuto e verificano la corretta gestione dei sussidi erogati.
4 Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun ERS presenta al Dipartimento un rapporto sull’impiego dei fondi nell’anno precedente, allestito secondo le direttive della Sezione. in vigore Art. 5 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, entra immediatamente in vigore
1 e decade il 31 dicembre 2011. Pubblicato nel BU 2010 , 158.

1

Entrata in vigore: 23 aprile 2010 - BU 2010, 158.
Markierungen
Leseansicht