Tariffario per le indennità alle Società per la protezione degli animali
8.3.1.2.4: Tariffario per le indennità alle Società per la protezione degli animali - 8 giugno 2010
8.3.1.2.4 Tariffario (dell’8 giugno 2010) DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli art. 19 della Legge sui cani del 19 febbraio 2008, in seguito Lcani, 21 del Regolamento sui cani dell’11 febbraio 2009, in seguito Rcani, 6 della Legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987 e art. 19 del Regolamento di applicazione alla Legge sulla protezione degli animali del 30 giugno 1987;
Generalità
Art. 1
Il presente decreto stabilisce i criteri per il versamento dei contributi finanziari alle Società per la protezione degli animali (SPA) riconosciute dallo Stato in base alla legislazione sui cani e sulla protezione degli animali.
Tariffe
Art. 2
Prestazione della SPA Importo fr. a) attività generali di interesse pubblico 10 000.-- b) messa a disposizione box per l’Ufficio del veterinario cantonale
1 500.-- c) interventi per recupero cani (art. 21 Rcani)
150.-- d) tenuta cani senza proprietà (massimo 2 mesi secondo art. 722 CC (art. 21 Rcani)
25.-- e) tenuta cani su richiesta dell’UVC (art. 19 Lcani)
25.-- f) rimborso spese veterinarie riconosciute spese effettive g) rimborso tassa annuale sui cani 50.-- h) altre prestazioni particolari richieste dall’UVC
Notifica delle spese computabili
Art. 3
Per poter beneficiare del contributo finanziario statale, la Società per la protezione degli animali deve notificare le prestazioni svolte secondo le modalità ed i termini stabiliti dall’Ufficio del veterinario cantonale.
Entrata in vigore
Art. 4
vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2010. Pubblicato nel BU 2010 , 213.
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