Regolamento concernente l’allestimento di un censimento delle abitazioni vuote
Regolamento concernente l’allestimento di un censimento delle abitazioni vuote (del 4 maggio 2010) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista l’Ordinanza federale sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali del 30 giugno 1993; visto l’art. 5 cpv. 2 della legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009, d e c r e t a : Art. 1
1 L’Ufficio di statistica del Cantone Ticino (in seguito: Ufficio di statistica) allestisce ogni anno, in collaborazione con i Comuni, un censimento delle abitazioni vuote - richiesto ai Cantoni e ai Comuni dalla legislazione federale - con lo scopo di disporre di un indicatore sull’evoluzione del mercato dell’alloggio.
2 A tal fine i proprietari e gli amministratori di immobili sono tenuti a informare l’Ufficio di statistica sul numero e sulle caratteristiche delle abitazioni vuote, come pure sulle caratteristiche dell’edificio e su ogni elemento che interessa il censimento. Art. 2 1 I proprietari, gli amministratori di immobili e i loro rappresentanti, coinvolti dall’Ufficio di statistica nel censimento delle abitazioni vuote, sottostanno all’obbligo di informazione.
2 Sono applicabili le norme di procedura e le sanzioni amministrative previste dalla legge sulla statistica cantonale (art. 22 e segg.) Art. 3 I costi per l’allestimento del censimento sono iscritti nel preventivo annuale dell’Ustat. Art. 4 Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 1 Pubblicato nel BU 2010 , 171.
1 Entrata in vigore: 7 maggio 2010 - BU 2010, 171.
Feedback