Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 1’617’000.– quale contributo a fondo perso a parziale copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita di Carì, Bosco Gurin, Campo Blenio e Nara per le stagioni invernali dal 2014/2015 al 2016/2017
11.3.1.3 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 1’617’000. – quale contributo a fondo perso a parziale copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita di Carì, Bosco Gurin, Campo Blenio e Nara per le stagioni invernali dal 2014/2015 al 2016/2017 (del 6 maggio 2014) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO – visto il messaggio 5 febbraio 2014 n. 6907 del Consiglio di Stato, – visto il rapporto 29 aprile 2014 n. 6907R della Commissione della gestione e delle finanze, d e c r e t a : Art. 1 È stanziato un credito complessivo di fr. 1’617’000. – quale contributo a fondo perso a parziale copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita di Carì, Bosco Gurin, Campo Blenio e Nara per le stagioni invernali dal 2014/2015 al 2016/2017. Art. 2 Il credito, di cui all’art. 1, è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio dell’amministrazione e del controlling. Art. 3
1 I crediti per il triennio oggetto del presente decreto, sono ripartiti tra i diversi impianti di risalita nella maniera seguente: – Carì: massimo 351’000 franchi per il triennio oggetto del presente decreto; – Bosco Gurin: massimo 540’000 franchi per il trie nnio oggetto del presente decreto; – Campo Blenio: massimo 234’000 franchi per il triennio oggetto del presente decreto; – Nara: massimo 492’000 franchi per il triennio oggetto del presente decreto.
2 Il Consiglio di Stato fisserà, mediante decreto esecutiv o, i criteri per la determinazione e l’attribuzione dei sussidi. Art. 4 Il Consiglio di Stato istituisce entro il 30 giugno 2014 un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dell’autorità cantonale, dagli enti locali interessati, dall’Ente per il turismo cantonale, dagli enti turistici locali e dai nuovi enti regionali di sviluppo, incaricato di proporre entro il 31 dicembre 2015 un piano di lavoro e una strategia complessiva coordinata per gli impianti sussidiati dal Cantone nella quale viene defi nita anche la sostenibilità finanziaria, da indirizzare al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio. Il gruppo di lavoro, oltre a elaborare una strategia a medio termine per gli impianti di risalita, deve anche esprimere una visione integrata e sostenibile d ello sviluppo nelle regioni periferiche e indicare gli sforzi concreti per rendere attrattiva la montagna. Art. 5 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle le ggi e degli atti esecutivi ed entra retroattivamente in vigo re il 1° gennaio 2014. Esso decade con l’esaurimento del credito o al più tardi entro il 30 giugno 2017. Pubblicato nel BU 2014 , 320.
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