Decreto esecutivo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 4’500’000.-- quale contributo a fondo perso a parziale copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita di alcune stazioni turistiche per le stagioni invernali dal 2009 al 2014 --> 11.3.1.3.1
11.3.1.1.2 Decreto esecutivo di fr. 4’500’000.-- quale contributo a fondo perso a parziale copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita di alcune stazioni turistiche per le stagioni invernali dal 2009 al 2014 (del 25 novembre 2009) IL CONSIGLIO DI STATO richiamati: - il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr.
4’500’000.-- quale contributo a fondo perso a parziale copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita di alcune stazioni turistiche per le stagioni invernali dal
2009 al 2014, del 22 settembre 2009, - la legge sui sussidi cantonali, del 22 giugno 1994,
Scopo
Art. 1
Il presente decreto esecutivo regola i criteri e le modalità per la determinazione e l’attribuzione dei sussidi previsti a parziale copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita delle stazioni turistiche di Airolo, Bosco Gurin, Carì, Nara e Campo Blenio per le stagioni invernali dal 2009 al 2014.
Autorità competente
Art. 2
Il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione della promozione economica (in seguito SPE), è l’autorità competente per l’applicazione del presente decreto.
Beneficiari
Art. 3
Possono beneficiare dei sussidi le persone, le società o gli enti proprietari o gestori degli impianti di risalita che si assumono direttamente gli oneri di manutenzione ordinaria.
Richiesta di sussidio
Art. 4
Chi intende beneficiare di un sussidio deve presentare domanda alla SPE entro il
30 giugno, allegando: a) il preventivo dei costi per i lavori di manutenzione ordinaria necessari per l’apertura della successiva stagione invernale; b) il bilancio e il conto economico della stagione precedente con il relativo rapporto dell’organo di revisione; c) le concessioni e le autorizzazioni d’esercizio degli impianti; d) i documenti di studio e l’attestato di capo tecnico per impianti a fune della persona responsabile della manutenzione e dell’esercizio dell’impianto; e) il certificato di solvibilità dell’Ufficio esecuzione e fallimenti; f) il contratto di affitto, se gli impianti sono ceduti in gestione; g) un’attestazione con cui il richiedente dichiara l’intenzione di aprire tutti gli impianti di risalita della stazione turistica durante la stagione invernale in caso di sufficienti condizioni d’innevamento e di disporre, a questo scopo, di adeguate risorse tecniche e finanziarie; h) un’attestazione secondo cui gli interventi preventivati rappresentano i lavori di manutenzione ordinaria necessari per poter autorizzare l’apertura degli impianti e che le spese esposte risultano adeguate. Tale attestazione è rilasciata: - per gli impianti soggetti a concessione federale dal capo tecnico responsabile della manutenzione e dell’esercizio degli impianti con un preavviso da parte del servizio tecnico di controllo del concordato intercantonale per teleferiche e sciovie; - per gli impianti soggetti ad autorizzazione cantonale dal servizio tecnico di controllo del concordato intercantonale per teleferiche e sciovie con un preavviso da parte dell’Ufficio cantonale delle infrastrutture dei trasporti della Sezione della mobilità.
Costi computabili
Art. 5 1
infrastrutture di ristorazione, battipista o piste). Per i lavori eseguiti in proprio è riconosciuta una tariffa oraria di fr. 25.--. Se il prestatore d’opera è una persona stipendiata dal beneficiario del sussidio o da una persona fisica o giuridica a lui vicina è riconosciuto, nella misura corrispondente alla percentuale del tempo lavorativo impiegato, il 50% del salario lordo.
Tipo / forma di contributo
Art. 6
Il sussidio complessivo viene concesso sotto forma di contributo a fondo perso con una percentuale del 90% dei costi computabili, ritenuti, per stagione invernale e singola stazione, i seguenti costi massimi:
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Stazione turistica di Carì 146’000 146’000 146’000 146’000 146’000 Stazione turistica di Airolo 705’800 350’000 350’000 350’000 350’000 Stazione turistica di Bosco Gurin 238’500 238’500 238’500 238’500 238’500 Stazione turistica di Campo Blenio
40’640 50’000 50’000 50’000 50’000 Stazione turistica del Nara 147’750 150’000 150’000 150’000 150’000
Versamento
Art. 7
allegando: a) il consuntivo dettagliato dei costi sostenuti per i lavori di manutenzione ordinaria necessari per l’apertura della successiva stagione invernale; b) le fatture, i relativi giustificativi di pagamento e le copie dei singoli rapporti di lavoro vistati dal capo tecnico; c) eventuali nuove concessioni e autorizzazioni d’esercizio degli impianti; d) un’attestazione con cui un perito riconosciuto o il servizio tecnico di controllo del concordato intercantonale per teleferiche e sciovie dichiari che gli interventi preventivati e riconosciuti ai fini del sussidiamento sono stati correttamente ed integralmente eseguiti. e) un’attestazione secondo cui gli interventi preventivati e riconosciuti ai fini del sussidiamento sono stati correttamente ed integralmente eseguiti. Tale attestazione è rilasciata: - per gli impianti soggetti a concessione federale dal capo tecnico responsabile della manutenzione e dell’esercizio degli impianti con un preavviso da parte del servizio tecnico di controllo del concordato intercantonale per teleferiche e sciovie; - per gli impianti soggetti ad autorizzazione cantonale dal servizio tecnico di controllo del concordato intercantonale per teleferiche e sciovie con un preavviso da parte dell’Ufficio cantonale delle infrastrutture dei trasporti della Sezione della mobilità. f) le dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento dell’AVS/AI/IPG e dell’assicurazione contro gli infortuni (Suva o istituto analogo); Il versamento è esigibile nel momento in cui i consuntivi di spesa sono approvati dalla Sezione della promozione economica. Non è previsto il versamento di acconti.
Eccezioni
Art. 8 Eventuali eccezioni nei tempi di presentazione delle richieste, nella documentazione da produrre e nei limiti massimi dei costi computabili previsti dall’art. 6 devono essere preventivamente autorizzate dalla SPE.
Norma transitoria
Art. 9
Per i sussidi relativi alla stagione invernale 2009/2010 le decisioni di stanziamento sono adottate sulla base dei consuntivi di spesa, ritenuto comunque l’obbligo di presentare la relativa richiesta e tutta la documentazione di cui agli art. 4 e 7 entro il 15 dicembre 2009.
Entrata in vigore
Art. 10
Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [1] Esso decade con l’esaurimento del credito o al più tardi entro il 31 dicembre 2013. Pubblicato nel BU 2009 , 509.
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Entrata in vigore: 27 novembre 2009 - BU 2009, 509.
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