Decreto esecutivo concernente il contributo cantonale per sezione di scuola comunale per l’anno 2015
2.5.4.4.2 Decreto esecutivo concernente il contributo cantonale per sezione di scuola comunale per l’anno 2015 (del 26 novembre 2014) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO richiamati gli articoli 34 e 35 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954, d e c r e t a : Art. 1
1 Per l’anno 2015 l’importo di riferimento per il calcolo del contributo forfetario per le sezioni di scuola dell’infanzia e di scuola elementare, che cons idera le attività d’insegnamento assicurate dai docenti titolari e dai docenti di attività creative, è così stabilito: a) fr. 81’040. – per sezione di scuola dell’infanzia con refezione; b) fr. 72’930. – per sezione di scuola dell’infanzia senza refezione; c ) fr. 86’428. – per sezione di scuola elementare.
2 Per il numero di sezioni fanno stato quelle dell’anno scolastico 2014/2015 nella misura di 2/3 e dell’anno scolastico 2015/2016 nella misura di 1/3.
3 A partire dall’importo di riferimento di cui al cpv. 1, il contributo annuo è calcolato in base ai disposti dell’art. 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002. L’onere a carico del Comune (totale sussidiabile meno sussidi effettivi) non può in nessun caso superare un import o pari al 10% dell’ultima imposta cantonale, determinata per il Comune stesso. Art. 2 1 Per l’anno 2015 sono definiti i seguenti importi di riferimento per i con tributi particolari: a) fr. 2’542. – per ogni unità didattica settimanale i mpartita da un docente di educa zione fisica che sostituisce il docente tito lare dispensato da tale insegna mento, impartita nell’anno scolastico 2015/2016 da un docente d’appoggio a carico del Comune o impartita nell’anno scolastico 2015/2016 da un docent e di lingua e di integrazione scolastica; b) fr. 50.35 per ogni unità didattica impartita da un docente di lingua e di integra zione scolastica nell’anno scolastico 2014/2015; c) fr. 1’180. – per ogni settimana di supplenza alla scuola dell’infanzia ai quali si aggiungono, se del caso, fr. 25. – per ogni refezione, per assenze relative a congedi anzianità o a formazione continua obbligatoria; d) fr. 1’360. – per ogni settimana di supplenza alla scuola elementare, per assenze relative a congedi anzianità o a for mazione continua obbligatoria; e) la totalità dell’onere di supplenza effettiva del docente titolare chiamato ad assolvere temporaneamente compiti dipartimentali.
2 Il contributo di cui al cpv. 1 lett. a) è calcolato, per l’educazione fisica, in base alle unità didattiche dell’anno scolastico 2014/2015 nella misura di 2/3 e dell’anno scolastico 2015/2016 nella misura di
1/3.
3 I contributi di cui al cpv. 1 lett. b), c) e d) sono calcolati in base alle unità effettive (mesi di competenza relativi agli anni sc olastici 2014/2015 e 2015/2016).
4 A partire dagli importi di riferimento di cui al cpv. 1, i contributi sono calcolati in base ai disposti dell’art. 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002. amento dei contributi Art. 3 1 I contributi a carico del Cantone sono calcolati dall’Ufficio delle scuole comunali del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. Essi sono versati in 3 rate (aprile, agosto, novembre), di regola al Comune di provenienza degli allievi. Saldi e conguagli sono calcolati e versati l’anno successivo.
2 Per i consorzi scolastici e per i Comuni convenzionati il calcolo dei contributi avviene applicando, di regola, la forza finanziaria del rispettivo Comune proporziona lmente al numero di allievi.
3 Per le scuole dell’infanzia di istituzione privata nessun contributo è versato se il Comune organizza in proprio o con altri Comuni la scuola dell’infanzia.
Art. 4
1 Contro le decisioni inerenti ai contributi è dato ri corso al Consiglio di Stato e contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
2 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. in vigore Art. 5 Il presente decreto esecu tivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, entra in vigore il 1° gennaio 2015 ed ha la durata di un anno. Pubblicato nel BU 2014 , 498.
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