Decreto legislativo concernente l’approvazione della seconda tranche di fr. 30’000... (9.1.7.1.9)
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Decreto legislativo concernente l’approvazione della seconda tranche di fr. 30’000’000.– del credito quadro complessivo, per il periodo 2011-2020, di fr. 65’000’000.– , in conformità al decreto legislativo del 17 marzo 2011 concernente l’attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia (efficienza energetica), la produzione e l’utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell’energia

9.1.7.1.9 Decreto legislativo concernente l’approvazione della seconda tranche di fr. 30’000’000. – del credito quadro complessivo, per il periodo 2011 - 2020, di fr. 65’000’000. – , in conformità al decreto legislativ o del 17 marzo 2011 concernente l’attuazione di una politica energetica in tegrata attraverso un programma di incentivi per l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia (efficienza energetica), la produzione e l’utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attrave rso il sostegno e la promozione della formazione, della postfo rmazione e della consulenza nel settore dell’energia (del 25 gennaio 2016 ) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICIN O – visto il messaggio 13 maggio 2015 n. 7091 del Consiglio di Stato, – visto il rapporto 12 gennaio 2016 n. 7091 R della Commissione speciale energia, d e c r e t a : Art. 1 1 È approvata la seconda tranche di fr. 30’000’000. – per il periodo 2016 - 2020, del credi to quadro complessivo, per il periodo 2011 - 2020, di fr. 65’000’000. – in conformità al decreto legislativo del 17 marzo 2011 concernente l’attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l’impiego parsimonioso e razi onale dell’energia (efficienza energetica), la produzione e l’utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili, l’uso di vettori energetici di transizione più puliti e sostenibili per i grandi consumatori ubicati nelle zone periferiche e la distribuz ione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell’energia.
2 Le rimanenze della prima tranche approvata con decreto legislativo del 17 marzo 2011 (art. 1) sono riportate sul periodo 2016 - 2020 in modo da raggiungere l’importo complessivo di fr.
65’000’000. – sul periodo 2011 - 2020. Art. 2 Il Consiglio di Stato ripartisce il credito quadro in crediti d’impegno in funzione delle esige nze del programma d’incentivi. Art. 3 1 Il Consiglio di Stato fissa, mediante decreto esecutivo, i criteri per la determinazione dei sussidi.
2 Per l’attuazione dei compiti di informazione, sensibilizzazione, consulenza, formazione e postformazione nel settore dell’energia, il Consiglio di Stato può attribuire un mandato di prestazione all’Associazione TicinoEnergia. Essa dovrà fornire un rendiconto tecnico e finanziario delle attività al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio. Art. 4 Il Consiglio di St ato presenta annualmente un rapporto comprendente il rendiconto delle misure di promozione intraprese e l’analisi sui risultati ottenuti e la loro efficacia. Art. 5 1 Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.
2 I contributi federali saranno accreditati alla corrispondente voce d’entrata.
1 Pubblicato nel BU 2016 , 152 .

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En trata in vigor e: 18 marzo 2016 - BU 2016, 152.
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