Decreto legislativo concernente la protrazione dei sussidi per l’alloggio che scadono nel periodo 2009-2011
                            6.4.10.1.3  Decreto legislativo  concernente la protrazione dei sussidi per l’alloggio  che scadono nel periodo 2009  -  2011  (del 3 giugno 2009)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  v  isti  :  -  la Legge sull’abitazione del 22 ottobre 1985;  -  il  messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  sussidi  cantonali  di  cui  agli  articoli  45c  e  45d  della  Legge  sull’abitazione  che  giungono  a  scadenza  nel  periodo  1°  gennaio  2009  -  30  novembre  2011  sono  protratti  fino  al  31  dicemb  re 2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sussidio  ammonta  allo  0.4%  dei  costi  d’investimento.  Per  gli  alloggi  occupati  da  anziani  e  invalidi il sussidio ammonta allo 0.6% del costo d’investimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le  abitazioni  locative  rinnovate  il  sussidio  ammonta,  per  tutte  le  categorie  di  in  quilini,  allo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.4% dei costi d’investimento.  Art. 2  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  il  presente  decreto  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra  in  vigore  con  effetto  retroattivo al 1  ° gennaio 2009.  Pubblicato  nel BU  2009  , 332.