Decreto legislativo concernente il rilascio di una garanzia da parte del Cantone a favore di BancaStato per la concessione di crediti a favore di nuove iniziative e progetti da stanziare a sostegno delle piccole e medie imprese
Decreto legislativo concernente il rilascio di una garanzia da parte del Cantone a favore di BancaStato per la concessione di crediti a favore di nuove iniziative e progetti da stanziare a sostegno delle piccole e medie imprese (del 15 dicembre 2011) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 26 ottobre 2011 n. 6553 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1 1 A garanzia della linea di credito complessiva di 20 milioni di franchi messa a disposizione dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino (in seguito BancaStato) per la concessione di crediti a favore di piccole e medie imprese ticinesi votate all’esportazione che intendono investire in nuove iniziative e in nuovi progetti, lo Stato rilascia a favore della stessa una fideiussione solidale a copertura di eventuali perdite subite nell’ambito della linea di credito.
2 La garanzia dello Stato è pari a un terzo di ogni singolo credito erogato da BancaStato nell’ambito della linea di credito; l’importo complessivo delle garanzie rilasciate dallo Stato può raggiungere al massimo 6.67 milioni di franchi.
3 La garanzia dello Stato è concessa per crediti erogati da BancaStato nel corso di un periodo di dodici mesi; tenuto conto dell’evoluzione economica e nei limiti dell’importo complessivo di cui al cpv. 2, il Consiglio di Stato, in accordo con BancaStato, può estendere questo periodo al massimo per altri dodici mesi.
4 Ogni fideiussione solidale rilasciata dallo Stato a favore di BancaStato ha una durata minima di cinque anni, rinnovabile per cinque anni al massimo.
5 BancaStato è responsabile della gestione della linea di credito complessiva come pure della definizione della procedura di presentazione delle richieste e dei criteri di valutazione dei progetti. Essa è tenuta inoltre ad informare regolarmente il Consiglio di Stato sull’utilizzo del credito. Art. 2 1 La copertura della fideiussione solidale è garantita dal fondo di accantonamento per perdite su creditori e fideiussioni, iscritto a bilancio dello Stato.
2 Le perdite derivanti dalla linea di credito complessiva istituita da BancaStato, limitatamente alla quota coperta dalla fideiussione dello Stato, sono a carico del fondo di accantonamento per perdite su crediti e fideiussioni. Art. 3 1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore.
1 Pubblicato nel BU 2012 , 85.
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2012 - BU 2012, 85.
Feedback