Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fran... (11.3.3.3.2)
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Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di franchi 2’700’000.-- da destinare a interventi straordinari nel settore della promozione economica

11.3.3.3.2 Decreto legislativo concernente lo stanzia mento di un credito complessivo di franchi 2’700’000. -- da dest inare a interventi straordinari nel settore della promozione economica (del 3 giugno 2009) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO - visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto di maggioranza 19 maggio 2009 n. 6200 R1 della Commissione della gestione e delle finanze, d e c r e t a : Art. 1
1 È stanziato un credito quadro di franchi 2’700’000. - - destinato a interventi straordinari nel settore della promozione economica per il periodo 2009 - 2011.
2 Il credito è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione della promozione economica. Art. 2
1 Franchi 1’500’000. -- del credito quadro di cui all’art. 1 sono destinati a sostenere la partecipazione di aziende ticinesi a fiere specialistiche nazionali e internazionali.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce i criteri per la determinazione dei sussidi versati all e aziende che partecipano a fiere specialistiche. Sono comunque computate le spese eseguite o deliberate prima della decisione di concessione del sussidio, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione, purché riferite a un evento successivo all’entrata i n vigore del presente articolo.
3 Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione temporale del credito di cui al cpv. 1 e per lo stanziamento dei singoli crediti d’impegno. Art. 3
1 Franchi 600’000. -- del credito quadro di cui all’art. 1 sono destin ati a rilanciare l’iniziativa di marketing territoriale Copernico, estendendola anche alla promozione della piazza finanziaria ticinese.
2 Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione temporale del credito di cui al cpv. 1 e per lo stanziamento de i singoli crediti d’impegno. Art. 4 1 Franchi 600’000. -- del credito quadro di cui all’art. 1 sono destinati a campagne straordinarie di promozione del settore turistico ticinese.
2 Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione temporale del credi to di cui al cpv. 1 e per lo stanziamento dei singoli crediti d’impegno.
3 Ticino Turismo è responsabile della gestione operativa e finanziaria delle campagne di promozione. Esso è tenuto ad elaborare all’indirizzo del Consiglio di Stato un rendiconto finale sugli effetti delle misure. Art. 5 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore
1 , ad eccezione dell’art. 2 che en tra in vigore retroattivamente al 1° marzo 2009. Pubblicato nel BU 2009 , 334.

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Entrata in vigore: 28 luglio 2009 - BU 2009, 334.
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