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Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti

Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti (del 29 aprile 2009) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato l’art. 6 della Legge cantonale sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971; d e c r e t a :

Campo d’applicazione

Art. 1

Il presente regolamento disciplina competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti.

Destinatari

Art. 2

Destinatari dei provvedimenti d’integrazione sono le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti residenti nel Cantone.

Provvedimenti

Art. 3

1 L’integrazione è perseguita tramite l’accompagnamento in percorsi individualizzati comprendenti le seguenti fasi: a) b) c) d)

Attribuzione di mandati

Art. 4

2
1 Per i provvedimenti di cui all’art. 3, è prevista l’attribuzione di un mandato ad un ente esterno.
2 L’ente designato può far capo all’offerta esistente di misure d’integrazione e di inserimento formativo o professionale o prevederne di nuove.
3 L’ente designato può avvalersi della collaborazione dei servizi della Sezione del lavoro e della Divisione della formazione professionale.

Organizzazione

Art. 5

3 Sono istituiti: a) b)

Competenze

Coordinatore operativo di progetto

a)
1 Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.

2

Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.
3 Art. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 463.
b) c) d)

Direzione di progetto

Art. 7

4 La direzione di progetto è competente a: a) b) c)

Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

Art. 8

L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento è competente per la gestione finanziaria dell’importo, tramite il conto deposito appositamente istituito.

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie

Art. 9

5 La Divisione è competente a: a) b)

Dipartimento della sanità e della socialità

Art. 10

6 Il Dipartimento è competente per l’applicazione del presente Regolamento, avvalendosi della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie e del suo Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, della direzione di progetto e del coordinatore operativo.

Informazione

Art. 11

7 Annualmente, entro la fine di maggio, la Direzione di progetto trasmette al Consiglio di Stato e all’Ufficio federale delle migrazioni, tramite il Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri, un rapporto sugli esiti del progetto.

Entrata in vigore

Art. 12

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 8 Pubblicato nel BU 2009 , 192.
4 Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347; precedente modifica: BU

2011, 51.

5 Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.
6 Art. modificato dal R 18.1.2011; in vigore dal 21.1.2011 - BU 2011, 51.

7

Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.
8 Entrata in vigore: 5 maggio 2009 - BU 2009, 192.
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