Decreto esecutivo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici
7.1.1.1.6: DE concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici - 23 dicembre 2008
7.1.1.1.6 concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici (del 23 dicembre 2008) DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato il decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici (D-Rust) del
2 giugno 2008 ,
Criteri
Art. 1
Le agenzie professionali abilitate a collaborare con i proprietari di rustici che beneficiano di un sussidio ai sensi del decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici (D- Rust) devono soddisfare cumulativamente i seguenti criteri: a) l’agenzia è iscritta al registro di commercio svizzero; b) l’agenzia promuove e diffonde sul mercato turistico i rustici al fine di ottenere la maggiore occupazione; c) l’agenzia dispone di un proprio sito internet idoneo alla promozione dei rustici; d) l’agenzia dispone di un sistema di prenotazione in cui è registrata la disponibilità e l’occupazione del rustico; e) l’agenzia collabora con l’Ente turistico locale per la messa sul mercato del rustico e gli trasmette il conteggio dettagliato dei pernottamenti; f) l’agenzia svolge le mansioni di notifica degli ospiti alla polizia secondo i disposti della legislazione in materia; g) l’agenzia offre servizi di: pulizia e preparazione del rustico, accoglienza dell’ospite (presa di contatto con il cliente, consegna e informazione in loco), assistenza all’ospite durante il soggiorno, ritiro e controllo del rustico, incasso.
Entrata in vigore
Art. 2
Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [1] Pubblicato nel BU 2009 , 8.
[1]
Entrata in vigore: 9.1.2009 - BU 2009, 8.
Feedback