Decreto legislativo che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie
Decreto legislativo che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (del 16 dicembre 2009) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - - d e c r e t a :
Principio
Art. 1
1 Il Cantone rimborsa agli assicuratori malattie i crediti scoperti per gli assicurati minorenni i cui genitori sono oggetto di sospensione della copertura d’assicurazione.
2 Il Cantone può inoltre: a) b)
3 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.
Regresso
Art. 2
1 Con l’assunzione dei costi di cura il Cantone ha il diritto di regresso nei confronti dell’assicurato la cui copertura assicurativa è sospesa, del coniuge, del convivente, dei suoi parenti, dei suoi eredi, legatari o donatari, fino a concorrenza di quanto pagato.
2 Se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente dall’assicurato o rimborsati dal Cantone, quest’ultimo ha il diritto di regresso, fino a concorrenza di quanto pagato, nei confronti dell’assicuratore malattie, se ha già anticipato i costi delle prestazioni di cui ha beneficiato l’assicurato durante la sospensione della copertura d’assicurazione.
3 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.
Procedura
Art. 3
Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per l’annuncio al Cantone degli assicurati a cui è sospesa la copertura assicurativa.
Rimborso dei crediti scoperti
agli assicuratori malattie
Art. 4
Alle richieste di rimborso per crediti scoperti maturati prima del 1° gennaio 2006 oppure successivamente, se l’assicuratore non ha sospeso le prestazioni, si applicano le disposizioni previgenti.
Valutazione
Art. 5
Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un aggiornamento della valutazione del Decreto legislativo che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie assieme al preventivo
2011. Nell’aggiornamento viene valutato anche il ruolo svolto dal Cantone, dai Comuni, dalle CTR e dagli assicuratori malattia per prevenire, gestire e risolvere il problema degli assicurati morosi.
Norma transitoria
Art. 6
Durante il periodo di vigenza del presente Decreto legislativo resta sospesa la validità degli articoli 20, 21 e 22 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997.
Entrata in vigore
Art. 7
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente Decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio
2010. Pubblicato nel BU 2010 , 48.
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