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Decreto esecutivo concernente la vaccinazione degli animali contro la febbre catarrale ovina

8.3.2.1.6: DE concernente la vaccinazione degli animali contro la febbre catarrale ovina - 10 giugno 2008
8.3.2.1.6 concernente la vaccinazione degli animali contro DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 239 g dell’Ordinanza federale sulle epizoozie del 27 giugno 1995 vista l’Ordinanza dell’Ufficio federale di veterinaria concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina nel 2008 del 23 maggio 2008, che sancisce l’obbligo di vaccinare tutti gli animali della specie bovina, ovina e caprina contro la febbre catarrale ovina; richiamata la legge cantonale sulle epizoozie del 3 giugno 1969, su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità, I Il presente decreto stabilisce le modalità di retribuzione dei veterinari nonché la ripartizione dei costi attinenti la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina.

Incarichi

Art. 1

L’Ufficio del veterinario cantonale designa i veterinari incaricati di eseguire le vaccinazioni.

Compiti

Art. 2

I veterinari designati sono incaricati di effettuare la vaccinazione conformemente all’Ordinanza dell’Ufficio federale di veterinaria concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) del 23 maggio 2008 e alle direttive dell’Ufficio del veterinario cantonale.

Finanziamento

Art. 3

Lo Stato assume i costi della tassa base, ritenuto un massimo di una visita per le aziende con ovini e caprini e due visite per le aziende con bovini. In caso di detenzione di più specie vale la singola tassa base più elevata. I costi relativi alla somministrazione del vaccino ed ad eventuali altre prestazioni (visite ripetute, trasferte sugli alpeggi, tempi di attesa dovuti a carenze organizzative, prestazioni dovute a lacune nella gestione del traffico degli animali) sono a carico dei proprietari di animali.

Retribuzione

Art. 4

I veterinari sono retribuiti in base al Decreto esecutivo concernente le tariffe veterinarie del 6 maggio 2003.

Fatturazione

Art. 5

L’Ufficio del veterinario cantonale fattura i costi della somministrazione del vaccino in base ai seguenti importi unitari: a) bovini: vaccinazione singola, per capo fr. 4.00 vaccinazione con richiamo, per capo fr. 8.00 b) ovini e caprini da 1 a 50 animali, per capo fr. 4.00 da 51 a 100 animali, per capo fr. 3.25 oltre 100 animali, per capo fr. 2.75 Eventuali altre prestazioni secondo l’art. 3 cpv. 2 sono fatturate direttamente dal veterinario al proprietario degli animali in base alle Tariffe veterinarie per il bestiame di reddito. II Entrata in vigore Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. giugno 2008.
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Pubblicato nel BU 2008 , 301.
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