Direttive per l’uso dei defibrillatori automatici da parte di personale non sanitario
Direttive per l’uso dei defibrillatori automatici da parte di personale non sanitario (del 28 marzo 2008) IL MEDICO CANTONALE Richiamati il Codice penale svizzero (art. 34 cpv. 2, 117, 125, 128, 129), l’art. 128 e segg. del Codice delle Obbligazioni, gli art. 54 e 62 della Legge sanitaria, nonché l’art. 3 e segg. dell’Ordinanza federale sui dispositivi medici; preso atto della comprovata efficacia della rianimazione e della defibrillazione precoce in situazioni di arresto cardiorespiratorio; ritenuta la necessità di stabilire un quadro di riferimento uniforme per il corretto uso degli apparecchi denominati «defibrillatori automatici» da parte anche di non professionisti; richiamate le raccomandazioni dello Swiss Resuscitation Council (SRC) del 17 maggio 2001 e relativo aggiornamento del 2005; richiamato il messaggio 5591 del 9 novembre 2004 – con relativo rapporto – sul “Piano cantonale di intervento primario in caso di arresto cardiaco", nonché il conseguente mandato del DSS alla FCTSA; su proposta della Commissione medica della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA); emana le seguenti Direttive: Art. 1 Il documento «Direttive e raccomandazioni per la formazione e l’esecuzione della defibrillazione con defibrillatori esterni automatici e semiautomatici (DAE)» emanato il 17 maggio 2001 dalla SRC, funge da base concettuale per la realizzazione di corsi di formazione e per la pratica della defibrillazione da parte di soccorritori non professionali. Art. 2 Le persone in possesso di un defibrillatore seguono un corso di rianimazione di base (BLS) e di utilizzo del defibrillatore (DAE), conforme all’arte medica. La Commissione medica della FCTSA definisce in Ticino il contenuto dei corsi. Art. 3 È definito «soccorritore non professionale» la persona che soccorre ed usa defibrillatori, ma sprovvista di qualsivoglia formazione sanitaria e non rientrante nel novero degli operatori sanitari ai sensi degli art. 54 e 62 della Legge sanitaria. Art. 4 L’età minima per frequentare i corsi ed usare il DAE è fissata a 14 anni. Art. 5 La presenza degli apparecchi defibrillatori sul territorio cantonale va comunicata a Ticino soccorso 144. In caso di utilizzo puntuale (es. manifestazioni sportive) vanno comunicati a Ticino soccorso 144 i dati relativi alla manifestazione. Art. 6 Il proprietario è responsabile della verifica del corretto funzionamento del defibrillatore, della sua manutenzione, dell’aggiornamento dei software di analisi del ritmo cardiaco, nonché dell’accesso all’apparecchio. Art. 7 Ogni impiego reale del defibrillatore comporta: a) b) c) d) Art. 8 Ogni inosservanza delle presenti direttive va tempestivamente segnalata al Medico cantonale.
Art. 9
Le presenti Direttive sostituiscono le Raccomandazioni del Medico cantonale del 14 febbraio 2002. Esse entrano immediatamente in vigore
1 e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale. Pubblicato nel BU 2008 , 200.
1 Entrata in vigore: 8 aprile 2008 - BU 2008, 200.
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