Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (del 19 dicembre 2007) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge sull’avvocatura del 13 febbraio 2012, 1 d e c r e t a :
I. Oggetto
Art. 1
1 Il presente regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.
2 Per la fissazione dell’onorario fanno stato i principi dell’articolo 21 capoverso 2 della legge sull’avvocatura del 13 febbraio 2012. 2
II. Assistenza giudiziaria
1. Onorario e spese
Art. 2
1 All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del presente regolamento.
2 Egli ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 del presente regolamento.
3 L’avvocato rimunerato dallo Stato non può esigere dal patrocinato l’onorario per la stessa prestazione.
2. Patrocinatore d’ufficio
Art. 3
1 Per ragioni di economicità, l’autorità competente per la designazione del patrocinatore d’ufficio non è vincolata dall’eventuale proposta di designazione formulata dall’interessato.
2 L’autorità competente può ammettere l’interessato al gratuito patrocinio e può fissare l’importo massimo riconosciuto al patrocinatore.
3. Onorario
a. In generale
Art. 4
1 L’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.-- l’ora.
2 Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio, avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato fino a fr. 250.-- l’ora.
3 L’onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di fr. 90.-- l’ora.
b. Nelle cause di stato
Art. 5
3 Salvo diversa decisione del giudice, nelle cause di protezione dell’unione coniugale e in quelle di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale, è riconosciuto un onorario massimo, calcolato sulla base dell’articolo 4, di fr. 4200.–.
c. Al di fuori dell’orario di lavoro usuale
Art. 5a 4
1 L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell’orario di lavoro usuale è fissato a fr. 250.-- l’ora; quello del praticante legale a fr. 110.-- l’ora.
2 È considerato al di fuori dell’orario di lavoro usuale l’intervento effettuato tra le ore 20.00 e le ore
08.00 dei giorni feriali e quello nei giorni festivi ufficiali e di sabato.
4. Spese
1 Ingresso modificato dal R 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 603.
2 Cpv. modificato dal R 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 603.
3
Art. modificato dal R 21.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 476.
4 Art. introdotto dal R 28.9.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 403.
Art. 6
1 Al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto; il rimborso è calcolato secondo la tariffa seguente: 5 onorario rimborso spese sino a fr. 5’000.-- 10% oltre i fr. 5’000.-- sino a fr. 10’000.-- 6%, ma almeno fr. 500.-- oltre i fr. 10’000.-- sino a fr. 20’000.-- 5%, ma almeno fr. 600.-- oltre i fr. 20’000.-- 4%, ma almeno fr. 1000.--
2 Il patrocinatore ha diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta e le spese di pernottamento e vitto fuori domicilio.
3 L’autorità presso la quale è pendente la causa mette a disposizione dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria le fotocopie dei documenti dell’incarto in modo gratuito.
5. Eccezioni
Art. 7
Nel caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa, tra le spese effettivamente sopportate e quelle da riconoscere sulla base della presente tariffa, o qualora le particolarità del caso lo giustifichino, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti.
6. Obblighi dell’avvocato
a. Nei confronti dell’autorità
Art. 8
1 L’avvocato informa immediatamente l’autorità competente quando le prestazioni effettuate raggiungono l’importo di fr. 4200.– o l’importo massimo fissato dal giudice. 6
2 L’avvocato informa tempestivamente l’autorità competente sugli acconti domandati e ricevuti.
b. Nei confronti del patrocinato
Art. 9
L’avvocato è tenuto a presentare al patrocinato, se richiesto, la distinta delle principali operazioni di patrocinio e delle spese effettive.
III. Ripetibili
1. Definizione
Art. 10
1 Le ripetibili consistono nella partecipazione all’onorario e alle spese sopportate nell’interesse del cliente.
2 Il presente regolamento non si applica alle relazioni tra l’avvocato e il patrocinato.
2. Pratiche con valore determinato o determinabile
Art. 11
1 Nel caso di pratiche con valore determinato o determinabile, le ripetibili sono stabilite secondo la seguente tariffa: valore ripetibili fino a fr. 20’000.-- 15-25% oltre i fr. 20’000.-- sino a fr. 50’000.-- 10-20% oltre i fr. 50’000.-- sino a fr. 100’000.-- 8-15% oltre i fr. 100’000.-- sino a fr. 500’000.-- 6-9% oltre i fr. 500’000.-- sino a fr. 1’000’000.-- 4-6% oltre i fr. 1’000’000.-- sino a fr. 2’000’000.-- 3-5% oltre i fr. 2’000’000.-- sino a fr. 5’000’000.-- 2-4% oltre i fr. 5’000’000.-- 2%
2 In deroga al cpv. 1:
a.
b.
3 Per la determinazione del valore fanno stato le norme della procedura civile, ritenuto che importi volutamente esagerati devono essere ridotti.
4 Per le cause di espropriazione, il valore litigioso è dato dalla differenza tra la domanda dell’espropriato e l’offerta dell’ente espropriante.
5
Cpv. modificato dal R 5.5.2009; in vigore dall’8.5.2009 - BU 2009, 199.
6 Cpv. modificato dal R 21.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 476.
5 Le ripetibili sono fissate, entro i limiti stabiliti nei cpv. 1 e 2, secondo l’importanza della lite, le sue svolgimento del patrocinio.
3. Pratiche senza valore determinato o determinabile
Art. 12
Nelle pratiche il cui valore non è determinato o determinabile, le ripetibili sono stabilite in base al tempo di lavoro applicando la tariffa di fr. 280.-- l’ora per l’avvocato e di fr. 120.-- l’ora per il praticante; è applicabile per analogia l’art. 11 cpv. 5.
4. Eccezioni
Art. 13
1 Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti.
2 Se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata.
5. Determinazione delle ripetibili
Art 14 1 L’autorità competente determina le ripetibili in base agli atti con un ammontare complessivo che include anche l’imposta sul valore aggiunto.
2 Può essere presentata una nota d’onorario e spese.
6. Patrocinatori non iscritti nel registro degli avvocati
Art. 15
L’autorità competente può accordare un’indennità al patrocinatore non iscritto nel registro degli avvocati, purché esso sia legittimato a rappresentare una parte, se la qualità delle prestazioni e le circostanze lo giustifichino e avuto riguardo dello svolgimento diligente del patrocinio.
IV. Disposizioni transitorie
Art. 16
1 Nel caso in cui la decisione sul patrocinio d’ufficio o sull’assistenza giudiziaria sia stata emessa prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni previgenti.
2 Per i procedimenti aperti prima dell’entrata in vigore del regolamento, le ripetibili sono fissate secondo il diritto previgente. 7
V. Entrata in vigore
Art. 17
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2008. Pubblicato nel BU 2007 , 727.
7 Cpv. introdotto dal R 18.3.2008; in vigore dal 21.3.2008 - BU 2008, 144.
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