Decreto legislativo che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie
6.4.6.1.3 Decreto legislativo e delle partecipazioni ai costi nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (del 18 settembre 2007) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - richiamata la Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997; - visto il messaggio 5 luglio 2006 n. 5810 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto 4 settembre 2007 n. 5810 R/2 della Commissione della gestione e delle finanze,
Principio
Art. 1
Il Cantone rimborsa agli assicuratori malattie i crediti scoperti per gli assicurati minorenni i cui genitori sono oggetto di sospensione della copertura d’assicurazione. Il Cantone può inoltre: a) rimborsare all’assicuratore malattie i crediti scoperti vantati nei confronti dell’assicurato a cui è sospesa la copertura assicurativa, in caso di cure di prima necessità; b) assumere direttamente i costi di cura di prima necessità.
3 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.
Regresso
Art. 2
Con l’assunzione dei costi di cura il Cantone ha il diritto di regresso nei confronti dell’assicurato la cui copertura assicurativa è sospesa, del coniuge, del convivente, dei suoi parenti, dei suoi eredi, legatari o donatari, fino a concorrenza di quanto pagato. Se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente dall’assicurato o rimborsati dal Cantone, quest’ultimo ha il diritto di regresso, fino a concorrenza di quanto pagato, nei confronti dell’assicuratore malattie, se ha già anticipato i costi delle prestazioni di cui ha beneficiato l’assicurato durante la sospensione della copertura d’assicurazione. Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.
Procedura
Art. 3
Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per l’annuncio al Cantone degli assicurati a cui è sospesa la copertura assicurativa.
Rimborso dei crediti scoperti
agli assicuratori malattie
Art. 4 Alle richieste di rimborso per crediti scoperti maturati prima del 1° gennaio 2006 oppure successivamente, fino alla pubblicazione nel BU del presente DL, se l’assicuratore non ha sospeso le prestazioni, si applicano le disposizioni previgenti.
Norma transitoria
Art. 5
articoli 20, 21 e 22 della L e (LCAMal) del 26 giugno 1997.
Entrata in vigore
Art. 6
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente Decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al
1° gennaio 2006. Il presente Decreto legislativo resta in vigore fino al 31 dicembre 2008. Pubblicato nel BU 2007 , 661.
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