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Direttive sull’aiuto diretto concernente il contributo destinato all’organizzazione di soluzioni individuali d’abitazione

Direttive sull’aiuto diretto concernente il contributo destinato all’organizzazione di soluzioni individuali d’abitazione (del 10 dicembre 2012) IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ Richiamati gli art. 5 e 44 della Legge sull’assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010, l’art.
3 lett. d, gli art. 24-32 del Regolamento d’applicazione della Legge sull’assistenza e cura a domicilio del 31 agosto 2012, nonché gli art. 10, 15, 16 e 17 della Legge sui sussidi cantonali del
22 giugno 1994, sono stabilite le seguenti direttive per la concessione delle prestazioni cantonali per l’organizzazione di soluzioni individuali d’abitazione.

Scopo

Il contributo per l’organizzazione di soluzioni individuali d’abitazione ha lo scopo di sostenere le persone anziane o invalide che devono effettuare delle spese ingenti per delle modifiche nella loro abitazione, necessarie per consentire loro di continuare a viverci. Possono essere finanziati l’acquisto e l’installazione di macchinari e apparecchi speciali, così come le modifiche strutturali all’abitazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Calcolo del contributo

La prestazione è stabilita caso per caso ed è commisurata alla situazione finanziaria del richiedente. Essa è determinata sulla base dei dati contenuti nella tabella di calcolo allestita per la decisione delle Prestazioni complementari (PC), secondo lo schema seguente: Fabbisogno secondo la tabella di calcolo delle PC +
1 per l’organizzazione di soluzioni individuali d’abitazione
./.
./.
./. = x ______________________________________________________________________________ = ______________________________________________________________________________________________________________
1 Per coloro che non dispongono del calcolo delle PC viene allestita una tabella di calcolo applicando per analogia le direttive valide per il calcolo delle Prestazioni complementari. In caso di contestazioni o di situazioni dubbie, al richiedente verrà chiesto di inoltrare una regolare domanda di Prestazioni complementari, affinché il calcolo del contributo possa essere effettuato sulla base della tabella rilasciata dall’Ufficio delle Prestazioni complementari.

Richiesta del contributo

Per ottenere il contributo per l’organizzazione di soluzioni individuali d’abitazione occorre presentare preventivamente una richiesta scritta all’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, viale Officina 6, 6501 Bellinzona. La richiesta dovrà essere corredata: – –
– – Conformemente a quanto previsto dalla Legge sui sussidi cantonali (art. 10), non potranno essere finanziati acquisti di mezzi ausiliari o interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche che non siano stati preventivamente autorizzati dall’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio.

Versamento del contributo e notifica ad altri enti

Il contributo per l’organizzazione di soluzioni individuali d’abitazione verrà versato direttamente al beneficiario a lavori ultimati e dopo che l’Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti avrà accertato la spesa a consuntivo. L’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio informa la Divisione delle contribuzioni dell’avvenuta concessione del contributo.

Informazioni

Ulteriori informazioni si possono ottenere telefonando all’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, viale Officina 6, 6501 Bellinzona, tel. 091 814 70 46.

Entrata in vigore

La presente direttiva è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, entra in vigore 1 immediatamente e si applica a tutte le richieste pendenti. Bellinzona, 10 dicembre 2012 Dipartimento della sanità e della socialità Il Consigliere di Stato: Divisione dell’azione sociale e delle famiglie P. Beltraminelli Il Direttore: C. Blotti Pubblicato nel BU 2012 , 650.
1 Entrata in vigore: 28 dicembre 2012 - BU 2012, 560.
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