Direttive sull’aiuto diretto concernente il contributo destinato all’organizzazione di soluzioni individuali d’abitazione
                            Direttive  sull’aiuto diretto concernente il contributo destinato all’organizzazione  di soluzioni individuali d’abitazione  (del 10 dicembre 2012)  IL DIPARTIMENTO  DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ  Richiamati gli art. 5 e 44 della Legge sull’assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010, l’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  lett.  d,  gli  art.  24-32  del  Regolamento  d’applicazione  della  Legge  sull’assistenza  e  cura  a  domicilio del 31 agosto 2012, nonché gli art. 10, 15, 16 e 17 della Legge sui sussidi cantonali del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22 giugno 1994, sono stabilite le seguenti direttive per la concessione delle prestazioni cantonali  per l’organizzazione di soluzioni individuali d’abitazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Il  contributo  per  l’organizzazione  di  soluzioni  individuali  d’abitazione  ha  lo  scopo  di  sostenere  le  persone  anziane  o  invalide  che  devono  effettuare  delle  spese  ingenti  per  delle   modifiche  nella  loro abitazione, necessarie per consentire loro di  continuare a viverci.  Possono  essere  finanziati  l’acquisto  e  l’installazione  di  macchinari  e  apparecchi  speciali,  così  come le modifiche strutturali all’abitazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Calcolo del contributo
                            La  prestazione  è  stabilita  caso  per  caso  ed  è  commisurata  alla  situazione  finanziaria  del  richiedente.  Essa  è  determinata  sulla  base  dei  dati  contenuti  nella  tabella  di  calcolo  allestita  per  la  decisione  delle Prestazioni complementari (PC), secondo lo schema seguente:  Fabbisogno secondo la tabella di calcolo delle PC  +
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   per l’organizzazione di soluzioni individuali d’abitazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ./.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ./.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ./.  =  x  ______________________________________________________________________________  =  ______________________________________________________________________________________________________________
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per  coloro  che  non  dispongono  del  calcolo  delle  PC  viene  allestita  una  tabella  di  calcolo  applicando per analogia le direttive valide per il calcolo delle Prestazioni complementari.  In caso di contestazioni o di situazioni dubbie, al richiedente verrà chiesto di inoltrare una regolare  domanda  di  Prestazioni  complementari,  affinché  il  calcolo  del  contributo  possa  essere  effettuato  sulla base della tabella rilasciata dall’Ufficio delle Prestazioni complementari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Richiesta del contributo
                            Per   ottenere   il   contributo   per   l’organizzazione   di   soluzioni   individuali   d’abitazione   occorre  presentare  preventivamente  una  richiesta  scritta  all’Ufficio  degli  anziani  e  delle  cure  a  domicilio,  viale Officina 6, 6501 Bellinzona.  La richiesta dovrà essere corredata:  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  –  Conformemente a quanto previsto dalla Legge sui sussidi cantonali (art. 10), non potranno essere  finanziati  acquisti  di  mezzi  ausiliari  o  interventi  per  l’eliminazione  di  barriere  architettoniche  che  non siano stati preventivamente autorizzati dall’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Versamento del contributo e notifica ad altri enti
                            Il contributo per l’organizzazione di soluzioni individuali d’abitazione verrà versato direttamente al  beneficiario a lavori ultimati e dopo che l’Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti avrà accertato la  spesa a consuntivo.  L’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio informa la Divisione delle contribuzioni dell’avvenuta  concessione del contributo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazioni
                            Ulteriori  informazioni  si  possono  ottenere  telefonando  all’Ufficio  degli  anziani  e  delle  cure  a  domicilio, viale Officina 6, 6501 Bellinzona, tel. 091 814 70 46.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
                            La  presente  direttiva  è  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi,  entra  in  vigore  1   immediatamente e si applica a tutte le richieste pendenti.  Bellinzona, 10 dicembre 2012  Dipartimento della sanità e della socialità  Il Consigliere di Stato:  Divisione dell’azione sociale e delle famiglie  P. Beltraminelli  Il Direttore:  C. Blotti  Pubblicato nel BU  2012  , 650.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 28 dicembre 2012 - BU 2012, 560.