Decreto legislativo concernente un credito complessivo di fr. 78’000’000.-, da destinare a progetti di rilancio economico e di sostegno dell’occupazione, nonché allo sviluppo della ricerca scientifica e delle energie rinnovabili nel periodo 2007-2010
10.1.4.1.4 Decreto legislativo concernente un credito complessivo di fr. 78’000’000. - , da destinare a progetti di rilancio economico e di sostegno dell’occupazione, nonché allo sviluppo della ricerca scientifica e delle energie rinnovabili nel periodo 2007 - 2010 (del 21 marzo 2007) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visto il messaggio 9 gennaio 2007 n. 5872 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1 È stanziato un credito complessivo di fr. 78 milioni di franchi per il periodo 2007 - 2010, destinato a progetti di rilancio economico, di sostegno dell’occupazione, di sviluppo della ricerca scientifica in Ticino e delle energie rinnovabili. Art. 2
1 Il cre dito complessivo di 78 milioni di franchi è suddiviso nel modo seguente: a) 57 milioni di franchi, compresi in un credito quadro d’investimenti; b) 21 milioni di franchi, compresi in un credito quadro di gestione corrente.
2 Il Consiglio di Stato sottopone all’attenzione del Gran Consiglio un rapporto annuale sullo stato del credito quadro e sui progetti realizzati nonché, alla scadenza del credito, un rapporto conclusivo sugli effetti e l’efficacia delle misure proposte. Art. 3 10 milioni di franchi del cr edito quadro d’investimenti di cui all’art. 2 lett. a) sono destinati alla creazione e alla partecipazione del Cantone a un fondo di capitale di rischio per le piccole e medie imprese a favore dell’innovazione e di investimenti ad alta tecnologia. Art. 4 Il Consiglio di Stato elaborerà con il gestore del fondo le modalità operative del fondo. Art. 5 Il credito di cui all’art. 3 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione della promozione economica. Art. 6 - 11 ...
1 Art. 12 10 milioni di franchi del credito quadro d’investimenti di cui all’art. 2 lett. a) sono destinati al finanziamento di programmi promozionali per il risanamento e la costruzione di edifici realizzati secondo gli standard Minergie, per l’utilizzazione di energie rinnovabili indigene e misure complementari di accompagnamento nell’ambito della politica energetica. Art. 13
1 Il Consiglio di Stato fisserà i criteri per la determinazione dei sussidi per la promozione dello standard Minergie, l’utilizzazione delle energie rinnovabili indigene e le misure complementari in un Decreto esecutivo.
2 Il Consiglio di Stato presenterà annualmente un rapporto comprendente il rendiconto delle misure di promozione intraprese e l’analisi sui risultati otten uti e la loro efficacia. Art. 14
1 Il credito di cui all’art. 12 è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo per 5 milioni di franchi (Minergie, recupero calore residuo come pure politica energet ica, promozione e informazione), mentre i rimanenti 5 milioni al conto investimenti della Sezione forestale.
2 I contributi federali saranno accreditati alle corrispondenti voci delle entrate. Art. 15 15 milioni di franchi del credito quadro d’investimenti di cui all’art. 2 lett. a) sono destinati al sostegno della ricerca scientifica in Ticino. Art. 16 1 Il contributo cantonale è finalizzato a sostenere singoli progetti di ricerca scientifica.
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Art. abrogati dal DL 22.6.2009; in vigore dal 18.8.2009 - BU 2009, 347.
2 Il contributo è subordinato: a) alla presentazione degli obiet tivi principali dei progetti di ricerca; b) alla presentazione del calendario previsto per l’esecuzione dei progetti di ricerca; c) alla presentazione dei risultati dei progetti di ricerca.
3 Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione dell’impor to in singoli crediti d’impegno. Art. 17 Il credito di cui all’art. 15 è iscritto al conto investimenti del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della cultura e degli studi universitari. Art. 18 11.3 milioni di franchi del credito quadro di gestione corrente di cui all’art. 2 lett. b) sono destinati ad incentivi alle aziende che assumono utenti del sostegno sociale. Art. 19 1 Lo Stato può versare sussidi alle aziende che assumono beneficiari di prestazioni assistenziali e i l cui collocamento è problematico.
2 Il sussidio ammonta ad un massimo del 60% del salario d’uso per una durata massima di 12 mesi.
3 Il sussidio non è riconosciuto per i periodi in cui l’azienda è al beneficio di indennità per lavoro ridotto.
4 Il sussidio n on può essere riconosciuto alle aziende che: - nei dodici mesi precedenti la richiesta hanno operato licenziamenti o soppresso posti di lavori per motivi economici; - non rispettano i contratti collettivi a cui sono assoggettate e i contratti normali di la voro.
5 Le eccezioni sono stabilite dal Regolamento. Art. 20 Il credito di cui all’art. 18 è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. Art. 21 3.3 milioni di franchi del credito quadro di gestione corrente di cui all’art. 2 lett. b) sono destinati ad incentivi all’assunzione di utenti del sostegno sociale con più di 55 anni di età in enti e organizzazioni senza scopo di lucro. Art. 22 Il credito di cui all’art . 21 è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. Art. 23 1 5.9 milioni di franchi del credito quadro di gestione corrente di cui all’art. 2 lett. b) sono destina ti ad incentivi all’assunzione di giovani che hanno esaurito o che non hanno diritto alle prestazioni previste dalla Legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno
1982 (LADI).
2 A questo scopo, l’autorità competente può: - assumer e i costi di partecipazione al semestre di motivazione, ai sensi dell’art. 64a cpv. 1 lett. c) LADI; - rimborsare al datore di lavoro il salario di stage e finanziare l’accompagnamento durante il periodo di pratica professionale, ai sensi dell’art. 64a cpv . 1 lett. b) LADI. Art. 24 Il credito di cui all’art. 23 è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento della sanità e della socialità, all’Ufficio competente. Art. 25 0.5 milioni di franchi del credito quadro di gestione corrente di cui all’a rt. 2 lett. b) sono destinati al finanziamento dei costi di promozione e realizzazione del progetto di motivazione e accompagnamento al lavoro o alla ripresa di una formazione di giovani in situazione problematica (Progetto Méntori). Art. 26 Il credito di cui all’art. 25 è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani. Art. 27 Durante il periodo di validità del decreto legislativo resta sospesa l’a pplicazione dell’art.
31i della Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971. Art. 28
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatam ente in vigore.
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Entrata in vigore: 15 maggio 2007 - BU 2007, 275.
2 Il presente decreto resta in vigore fino al 31 dicembre 2010.
3 Per i crediti di cui agli art. da 18 a 27 il decreto legislativo resta in vigore fino al loro esaurimento.
3 Pubblicato nel BU 2007 , 272.
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Cpv. introdotto dal DL 3.6.2009; in vigore dal 3.8.2009 - BU 2009, 341.
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