Decreto legislativo concernente un credito complessivo di fr. 78’000’000.-, da destinare a progetti di rilancio economico e di sostegno dell’occupazione, nonché allo sviluppo della ricerca scientifica e delle energie rinnovabili nel periodo 2007-2010
                            10.1.4.1.4  Decreto legislativo  concernente un credito complessivo di fr. 78’000’000.  -  ,  da destinare a progetti di rilancio economico e di sostegno  dell’occupazione, nonché allo sviluppo della ricerca scientifica  e delle energie rinnovabili nel periodo  2007  -  2010  (del 21 marzo 2007)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  visto il messaggio 9 gennaio 2007 n. 5872 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1  È stanziato un credito complessivo di fr. 78 milioni di franchi per il periodo 2007  -  2010,  destinato  a  progetti di rilancio economico, di sostegno dell’occupazione, di sviluppo della ricerca  scientifica in Ticino e delle energie rinnovabili.  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il cre  dito complessivo di 78 milioni di franchi è suddiviso nel modo seguente:  a)  57 milioni di franchi, compresi in un credito quadro d’investimenti;  b)  21 milioni di franchi, compresi in un credito quadro di gestione corrente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  sottopone  all’attenzione del Gran Consiglio un rapporto annuale sullo stato  del  credito  quadro  e  sui  progetti  realizzati  nonché,  alla  scadenza  del  credito,  un  rapporto  conclusivo sugli effetti e l’efficacia delle misure proposte.  Art. 3  10  milioni  di  franchi  del  cr  edito  quadro  d’investimenti  di  cui  all’art.  2  lett.  a)  sono  destinati  alla  creazione  e  alla  partecipazione  del  Cantone  a  un  fondo  di  capitale  di  rischio  per  le  piccole e medie imprese a favore dell’innovazione e di investimenti ad alta tecnologia.  Art. 4  Il Consiglio di Stato elaborerà con il gestore del fondo le modalità operative del fondo.  Art. 5  Il credito di cui all’art. 3 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle  finanze e dell’economia, Sezione della promozione economica.  Art.  6  -  11  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Art. 12  10  milioni  di  franchi  del  credito  quadro  d’investimenti  di  cui  all’art.  2  lett.  a)  sono  destinati al finanziamento di programmi promozionali per il risanamento e la costruzione di edifici  realizzati secondo gli standard Minergie, per  l’utilizzazione di energie rinnovabili indigene e misure  complementari di accompagnamento nell’ambito della politica energetica.  Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Consiglio di Stato fisserà i criteri per la determinazione dei sussidi per la promozione  dello   standard   Minergie,  l’utilizzazione  delle  energie  rinnovabili  indigene  e  le  misure  complementari in un Decreto esecutivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato presenterà annualmente un rapporto comprendente il rendiconto delle misure  di promozione intraprese e l’analisi sui risultati otten  uti e la loro efficacia.  Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il credito di cui all’art. 12 è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio,  Sezione protezione aria, acqua e suolo per 5 milioni di franchi (Minergie, recupero calore residuo  come  pure  politica  energet  ica,  promozione  e  informazione),  mentre  i  rimanenti  5  milioni  al  conto  investimenti della Sezione forestale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I contributi federali saranno accreditati alle corrispondenti voci delle entrate.  Art. 15  15  milioni  di  franchi  del  credito  quadro  d’investimenti  di  cui  all’art.  2  lett.  a)  sono  destinati al sostegno della ricerca scientifica in Ticino.  Art. 16  1  Il contributo cantonale è finalizzato a sostenere singoli progetti di ricerca scientifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Art. abrogati dal DL 22.6.2009; in vigore dal 18.8.2009  -  BU 2009, 347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contributo è subordinato:  a)  alla presentazione degli obiet  tivi principali dei progetti di ricerca;  b)  alla presentazione del calendario previsto per l’esecuzione dei progetti di ricerca;  c)  alla presentazione dei risultati dei progetti di ricerca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione dell’impor  to in singoli crediti d’impegno.  Art. 17  Il  credito  di  cui  all’art.  15  è  iscritto  al  conto  investimenti  del  Dipartimento  dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della cultura e degli studi universitari.  Art. 18  11.3 milioni di franchi del  credito quadro di gestione corrente di cui all’art. 2 lett. b) sono  destinati ad incentivi alle aziende che assumono utenti del sostegno sociale.  Art. 19  1  Lo  Stato  può  versare  sussidi  alle  aziende  che  assumono  beneficiari  di  prestazioni  assistenziali e i  l cui collocamento è problematico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sussidio ammonta ad un massimo del 60% del salario d’uso per una durata massima di 12  mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il sussidio non è riconosciuto per i periodi in cui l’azienda è al beneficio di indennità per lavoro  ridotto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il sussidio n  on può essere riconosciuto alle aziende che:  -  nei dodici mesi precedenti la richiesta hanno operato licenziamenti o soppresso posti di lavori  per motivi economici;  -  non rispettano i contratti collettivi a cui sono assoggettate e i contratti normali di la  voro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le eccezioni sono stabilite dal Regolamento.  Art. 20  Il credito di cui all’art. 18 è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento della  sanità e della socialità, Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.  Art. 21  3.3 milioni di  franchi del credito quadro di gestione corrente di cui all’art. 2 lett. b) sono  destinati ad incentivi all’assunzione di utenti del sostegno sociale con più di 55 anni di età in enti e  organizzazioni senza scopo di lucro.  Art. 22  Il credito di cui all’art  .  21  è iscritto al conto  di  gestione corrente del Dipartimento della  sanità e della socialità, Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.  Art. 23  1  5.9 milioni di franchi del credito quadro di gestione corrente di cui all’art. 2 lett. b) sono  destina  ti ad incentivi all’assunzione di giovani che hanno esaurito o che non hanno diritto alle  prestazioni previste dalla Legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1982 (LADI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A questo scopo, l’autorità competente può:  -  assumer  e i costi di partecipazione al semestre di motivazione, ai sensi dell’art. 64a cpv. 1 lett.  c) LADI;  -  rimborsare al datore di lavoro il salario di stage e finanziare l’accompagnamento durante il  periodo di pratica professionale, ai sensi dell’art. 64a cpv  . 1 lett. b) LADI.  Art. 24  Il credito di cui all’art. 23 è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento della  sanità e della socialità, all’Ufficio competente.  Art. 25  0.5 milioni di franchi del credito quadro di gestione corrente di cui all’a  rt. 2 lett. b) sono  destinati  al  finanziamento  dei  costi  di  promozione  e  realizzazione  del  progetto  di  motivazione  e  accompagnamento al lavoro o alla ripresa di una formazione di giovani in situazione problematica  (Progetto Méntori).  Art. 26  Il credito di  cui all’art. 25 è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento della  sanità e della socialità, Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani.  Art. 27  Durante il periodo di validità del decreto legislativo resta sospesa l’a  pplicazione dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31i della Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.  Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  il  presente  decreto  è  pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatam  ente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                2
                            Entrata in vigore: 15 maggio 2007  -  BU 2007, 275.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il presente decreto resta in vigore fino al 31 dicembre 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per i crediti di cui agli art. da 18 a 27 il decreto legislativo resta in vigore fino al loro esaurimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pubblicato  nel BU  2007  , 272.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Cpv. introdotto dal DL 3.6.2009; in vigore dal  3.8.2009  -  BU 2009, 341.