Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano
                            Convenzione  sulla frequenza delle scuole medie superiori e  delle scuole professionali di base e specializzate superiori  del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano  (dell’11/18 dicembre 2007)  richiamata la Convenzione 30 aprile / 14 maggio 2002;  ritenuto  che  le  denominazioni  concernenti  le  persone  utilizzate  nella  presente  Convenzione  si  intendono al maschile e al femminile;  il  Consiglio  di  Stato  del  Cantone  Ticino,  rappresentato  dal  Dipartimento  dell’educazione,  della  cultura e dello sport  e  il Governo del Cantone dei Grigioni, rappresentato dal Dipartimento dell’educazione, della cultura  e della protezione dell’ambiente,  convengono:
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 1
                            1  La  Convenzione  disciplina  la  frequenza  delle  scuole  medie  superiori  e  delle  scuole  professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni  Italiano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  quanto  non  è  previsto  dalla  presente  Convenzione  fanno  stato  le  norme  dei  corrispondenti  accordi scolastici e formativi intercantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammissione alle scuole medie superiori
e alle scuole professionali di base
e specializzate superiori
Art. 2
                            1  Gli  allievi  che  hanno  frequentato  la  terza  classe  della  scuola  secondaria  presso  una  scuola pubblica del Grigioni Italiano sono ammessi alle scuole medie superiori del Cantone Ticino,  alla  Scuola  media  professionale,  alle  scuole  d’arti  e  mestieri  quadriennali,  alle  scuole  medie  di  commercio  triennali,  alla  scuola  d’arte  applicata  e  alla  Scuola  specializzata,  senza  esame  a  condizione che:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tali  menzioni  significano  che  il  collegio  degli  insegnanti  delle  scuole  secondarie  del  Grigioni  Italiano  ritiene  un  allievo  idoneo  alla  frequenza  delle  scuole  ticinesi  indicate  in  base  alle  prestazioni,  ai  metodi  di  lavoro  e  alla  sua  personalità.  Le  norme  di  dettaglio  sono  definite  con  le  singole scuole ticinesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  allievi  che  non  ottengono  dette  menzioni  hanno  la  possibilità  di  accedere  alle  citate  scuole  ticinesi previo superamento di un esame di ammissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  allievi  del  Grigioni  Italiano,  in  possesso  dei  requisiti  di  studio,  sono  pure  ammessi  senza  restrizioni alle scuole professionali specializzate superiori del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                Altri casi
Art. 3
                            1  Possono frequentare la scuola media di Castione gli allievi di Monticello (frazione di S.  Vittore) che hanno frequentato la scuola elementare di Lumino, così autorizzati dal Municipio di S.  Vittore.  Il  contributo  di  fr.  7500.–  per  allievo  è  a  carico  del  Comune  ed  è  versato  direttamente  secondo le modalità previste dagli art. 6 e 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  frequentare  le  scuole  speciali  del  Canton  Ticino  gli  allievi  del  Grigioni  Italiano,  così  autorizzati  dal  Dipartimento  dell’educazione,  della  cultura  e  della  protezione  dell’  ambiente  del  Cantone  dei  Grigioni  e  dal  Dipartimento  dell’educazione,  della  cultura  e  dello  sport  del  Cantone
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifica del 1 settembre 2016 - BU 2017, 125.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ticino. L’autorizzazione è subordinata ad un accertato bisogno e a un preventivo riconoscimento  di spesa da parte del Canton Grigioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazioni
Art. 4
                            1  Per  agevolare  l’avvicinamento  dei  programmi  svolti  nelle  scuole  secondarie  del  Grigioni Italiano ai programmi scolastici ticinesi vengono organizzati incontri regolari tra i dirigenti  scolastici  delle  scuole  medie  superiori  del  Ticino  e  quelli  delle  scuole  secondarie  del  Grigioni  Italiano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli insegnanti e dirigenti scolastici delle scuole del Grigioni Italiano hanno inoltre la possibilità di  fruire  dei  servizi  di  documentazione  e  di  frequentare  corsi  di  aggiornamento  organizzati  dal  Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino, secondo modalità da  convenire tra i due Dipartimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I due Dipartimenti collaborano nell’attuazione dell’Accordo intercantonale HarmoS nella Svizzera  italiana, in particolare nell’ambito dei piani di studio, dei mezzi d’insegnamento e degli standard di  valutazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contributi
Art. 5
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per  ogni  allievo  residente  in  un  comune  del  Grigioni  Italiano  il  Cantone  dei  Grigioni  versa al Cantone Ticino un contributo di:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per la frequenza di scuole professionali di base definite dall’Accordo intercantonale sui contributi  alle spese di formazione nelle scuole professionali di base vale il relativo importo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per la frequenza di scuole specializzate superiori definite dall’Accordo intercantonale sulle scuole  professionali superiori vale il relativo importo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Versamenti
Art. 6
                            Il  contributo  viene  versato  alla  Sezione  finanze  alla  fine  di  ciascun  anno  scolastico,  entro il 31 agosto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Adeguamenti al rincaro
Art. 7
                            Gli importi di cui agli art. 3 e 5, stabiliti in base all’indice svizzero dei prezzi al consumo  (settembre 2008), sono adeguati annualmente al rincaro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme di applicazione
Art. 8
                            Norme di dettaglio legate alla presente convenzione sono definite tra i due Dipartimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disdetta
Art. 9
                            La presente Convenzione può essere disdetta dalle parti con un preavviso di 12 mesi  per  la  fine  di  un  anno  scolastico  (31  agosto).  La  prima  volta  per  la  fine  dell’anno  scolastico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010/11 (31 agosto 2011).
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 10
                            È  abrogata  la  Convenzione  del  30  aprile  /  14  maggio  2002  tra  il  Cantone  Ticino  e  il  Cantone dei Grigioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 11
                            La  presente  Convenzione  entra  in  vigore  il  1°  settembre  2008.  Rimane  riservata  la  ratifica da parte del Gran Consiglio del Cantone Ticino.  Bellinzona, 11 dicembre 2007  In nome del Consiglio di Stato del Canton Ticino  Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport  Il Consigliere di Stato: Gabriele Gendotti  Coira, 18 dicembre 2007  In nome del Governo del Cantone dei Grigioni  Il Dipartimento dell’educazione, della cultura
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Modifica del 16 gennaio 2009 - BU 2009, 205.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifica del 1 settembre 2016 - BU 2017, 125.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e della protezione dell’ambiente  Il Consigliere di Stato: Claudio Lardi  Pubblicata nel BU  2008  , 358. DL di approvazione del 5.5.2008 - BU  2008  , 357.