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Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano

Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano (dell’11/18 dicembre 2007) richiamata la Convenzione 30 aprile / 14 maggio 2002; ritenuto che le denominazioni concernenti le persone utilizzate nella presente Convenzione si intendono al maschile e al femminile; il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport e il Governo del Cantone dei Grigioni, rappresentato dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e della protezione dell’ambiente, convengono:

Campo di applicazione

Art. 1

1 La Convenzione disciplina la frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni Italiano.
2 Per quanto non è previsto dalla presente Convenzione fanno stato le norme dei corrispondenti accordi scolastici e formativi intercantonali.

Ammissione alle scuole medie superiori

e alle scuole professionali di base

e specializzate superiori

Art. 2

1 Gli allievi che hanno frequentato la terza classe della scuola secondaria presso una scuola pubblica del Grigioni Italiano sono ammessi alle scuole medie superiori del Cantone Ticino, alla Scuola media professionale, alle scuole d’arti e mestieri quadriennali, alle scuole medie di commercio triennali, alla scuola d’arte applicata e alla Scuola specializzata, senza esame a condizione che: a) b)
2 Tali menzioni significano che il collegio degli insegnanti delle scuole secondarie del Grigioni Italiano ritiene un allievo idoneo alla frequenza delle scuole ticinesi indicate in base alle prestazioni, ai metodi di lavoro e alla sua personalità. Le norme di dettaglio sono definite con le singole scuole ticinesi.
3 Gli allievi che non ottengono dette menzioni hanno la possibilità di accedere alle citate scuole ticinesi previo superamento di un esame di ammissione.
4 Gli allievi del Grigioni Italiano, in possesso dei requisiti di studio, sono pure ammessi senza restrizioni alle scuole professionali specializzate superiori del Cantone Ticino.

Altri casi

Art. 3

1 Possono frequentare la scuola media di Castione gli allievi di Monticello (frazione di S. Vittore) che hanno frequentato la scuola elementare di Lumino, così autorizzati dal Municipio di S. Vittore. Il contributo di fr. 7500.– per allievo è a carico del Comune ed è versato direttamente secondo le modalità previste dagli art. 6 e 7.
1
2 Possono frequentare le scuole speciali del Canton Ticino gli allievi del Grigioni Italiano, così autorizzati dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e della protezione dell’ ambiente del Cantone dei Grigioni e dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del Cantone
1 Modifica del 1 settembre 2016 - BU 2017, 125.
Ticino. L’autorizzazione è subordinata ad un accertato bisogno e a un preventivo riconoscimento di spesa da parte del Canton Grigioni.

Collaborazioni

Art. 4

1 Per agevolare l’avvicinamento dei programmi svolti nelle scuole secondarie del Grigioni Italiano ai programmi scolastici ticinesi vengono organizzati incontri regolari tra i dirigenti scolastici delle scuole medie superiori del Ticino e quelli delle scuole secondarie del Grigioni Italiano.
2 Gli insegnanti e dirigenti scolastici delle scuole del Grigioni Italiano hanno inoltre la possibilità di fruire dei servizi di documentazione e di frequentare corsi di aggiornamento organizzati dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino, secondo modalità da convenire tra i due Dipartimenti.
3 I due Dipartimenti collaborano nell’attuazione dell’Accordo intercantonale HarmoS nella Svizzera italiana, in particolare nell’ambito dei piani di studio, dei mezzi d’insegnamento e degli standard di valutazione.

Contributi

Art. 5

2
1 Per ogni allievo residente in un comune del Grigioni Italiano il Cantone dei Grigioni versa al Cantone Ticino un contributo di: a) b) c)
3
2 Per la frequenza di scuole professionali di base definite dall’Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base vale il relativo importo.
3 Per la frequenza di scuole specializzate superiori definite dall’Accordo intercantonale sulle scuole professionali superiori vale il relativo importo.

Versamenti

Art. 6

Il contributo viene versato alla Sezione finanze alla fine di ciascun anno scolastico, entro il 31 agosto.

Adeguamenti al rincaro

Art. 7

Gli importi di cui agli art. 3 e 5, stabiliti in base all’indice svizzero dei prezzi al consumo (settembre 2008), sono adeguati annualmente al rincaro.

Norme di applicazione

Art. 8

Norme di dettaglio legate alla presente convenzione sono definite tra i due Dipartimenti.

Disdetta

Art. 9

La presente Convenzione può essere disdetta dalle parti con un preavviso di 12 mesi per la fine di un anno scolastico (31 agosto). La prima volta per la fine dell’anno scolastico
2010/11 (31 agosto 2011).

Abrogazione

Art. 10

È abrogata la Convenzione del 30 aprile / 14 maggio 2002 tra il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni.

Entrata in vigore

Art. 11

La presente Convenzione entra in vigore il 1° settembre 2008. Rimane riservata la ratifica da parte del Gran Consiglio del Cantone Ticino. Bellinzona, 11 dicembre 2007 In nome del Consiglio di Stato del Canton Ticino Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport Il Consigliere di Stato: Gabriele Gendotti Coira, 18 dicembre 2007 In nome del Governo del Cantone dei Grigioni Il Dipartimento dell’educazione, della cultura

2

Modifica del 16 gennaio 2009 - BU 2009, 205.
3 Modifica del 1 settembre 2016 - BU 2017, 125.
e della protezione dell’ambiente Il Consigliere di Stato: Claudio Lardi Pubblicata nel BU 2008 , 358. DL di approvazione del 5.5.2008 - BU 2008 , 357.
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