Concordato sull’ assistenza giudiziaria reciproca per l’ esecuzione di pretese di di... (3.5.1.4)
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Concordato sull’ assistenza giudiziaria reciproca per l’ esecuzione di pretese di diritto pubblico

3.5.1.4: Concordato sull’ assistenza giudiziaria reciproca per l' esecuzione di pretese di diritto pubblico - 20 dicembre 1971 sull’ assistenza giudiziaria reciproca per l’ esecuzione di pretese di diritto pubblico Accettato dalle Conferenze dei direttori cantonali di giustizia e polizia, dei direttori cantonali delle finanze e dei direttori cantonali dell’ assistenza pubblica del 15/16 aprile 1970, il 13 ottobre 1970 e 28 ottobre 1971 Approvato dal Consiglio federale il 20 dicembre 1971 Assistenza Art. 1 I Cantoni concordatari si prestano reciprocamente assistenza per l’ esecuzione delle pretese di diritto pubblico concernenti una prestazione pecuniaria o la concessione di garanzie in favore del Cantone o dei Comuni, come pure di corporazioni, enti di diritto pubblico e consorzi da essi istituiti. L’ assistenza è concessa nella procedura esecutiva mediante il rigetto definitivo dell’ opposizione. Sentenze esecutive Art. 2 e giudiziarie, cresciute in giudicato, parificate secondo la legislazione del Cantone in cui sono state emanate, a una sentenza esecutiva ai sensi dell’ art. 80, cpv. 2 della legge federale dell’ 11 aprile 1889 sull’ esecuzione e sul fallimento. Art. 3 L’ esecutorietà è subordinata a che la procedura per la determinazione delle pretese di diritto pubblico abbia rispettato le condizioni seguenti: a) l’ escusso deve avere avuto la possibilità di esprimersi nel merito, di presentare reclamo presso l’ autorità giudicante o di far uso di un altro rimedio giuridico che garantisca il riesame dei fatti; b) l’ escusso deve essere stato avvertito sul rimedio giuridico ordinario dato contro la sentenza o la decisione, con indicazione dell’ autorità e del termine di ricorso. Prova della forza esecutiva Art. 4 a) un esemplare completo della decisione o della sentenza, rispettivamente un estratto della partita d’ imposta; b) una dichiarazione di forza esecutiva rilasciata dall’ autorità di ricorso o di reclamo, rispettivamente una dichiarazione dell’ autorità fiscale attestante che la tassazione è cresciuta in giudicato; c) una dichiarazione dell’ autorità giudicante, da cui risulta che le condizioni procedurali giusta l’ art. 3 sono state adempite; d) le disposizioni legali da cui risulta che la decisione o la sentenza è parificata a una sentenza esecutiva a tenore dell’ art. 80, cpv. 2 della Legge federale dell’ 11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento. Esame d’ ufficio Art. 5 Il giudice del rigetto dell’ opposizione esamina d’ ufficio se le condizioni di esecutorietà giusta gli art. 2 e 3 sono rispettate. Eccezioni dell’ escusso Art. 6 a) l’ estinzione del debito dopo la sentenza o la proroga del termine del pagamento mediante prova documentaria; b) l’ intervenuta prescrizione del debito; c) l’ incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza, il fatto che l’ escusso non fu regolarmente citato o legalmente rappresentato; d) la mancata notifica della sentenza nelle forme prescritte dalla legge. Adesione e recesso

Art. 7

Ogni Cantone può aderire al Concordato. La dichiarazione d’ adesione deve essere consegnata al Consiglio Federale per mezzo del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Il Cantone che vuol recedere dal Concordato deve notificarlo al Consiglio federale per mezzo del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Il recesso ha effetto allo spirare dell’ anno civile successivo a quello in cui è stato notificato. Entrata in vigore Art. 8 Raccolta ufficiale delle leggi federali; per quelli che vi aderiranno più tardi, con la pubblicazione della loro adesione nella Raccolta suddetta. [1] Art. 9 Il concordato del 18 febbraio 1911 concernente la garanzia reciproca per l’ esecuzione legale delle prescrizioni fondate sul diritto pubblico e il Concordato del 29 giugno 1945 concernente l’ esecuzione forzata per il rimborso delle spese d’ assistenza pubblica sono abrogati nei rapporti fra i Cantoni che hanno aderito al presente Concordato. Pubblicato nel BU 1973 , 141.

[1]

Hanno aderito al concordato tutti i Cantoni (stato 1.7.1984).

Adesione del Cantone Ticino con DL 27.6.1973 - BU 1973, 141.

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