Concordato sull’ assistenza giudiziaria reciproca per l’ esecuzione di pretese di diritto pubblico
                            3.5.1.4: Concordato sull’ assistenza giudiziaria reciproca per l' esecuzione di pretese di diritto pubblico - 20  dicembre 1971  sull’ assistenza giudiziaria reciproca per l’ esecuzione  di pretese di diritto pubblico  Accettato dalle Conferenze dei direttori cantonali di giustizia e polizia, dei direttori cantonali delle finanze e  dei direttori cantonali dell’ assistenza pubblica del 15/16 aprile 1970, il 13 ottobre 1970 e 28 ottobre 1971  Approvato dal Consiglio federale il 20 dicembre 1971  Assistenza  Art. 1          I Cantoni concordatari si prestano reciprocamente assistenza per l’ esecuzione delle pretese di  diritto pubblico concernenti una prestazione pecuniaria o la concessione di garanzie in favore del Cantone o  dei Comuni, come pure di corporazioni, enti di diritto pubblico e consorzi da essi istituiti.  L’ assistenza è concessa nella procedura esecutiva mediante il rigetto definitivo dell’ opposizione.  Sentenze esecutive  Art. 2  e  giudiziarie,  cresciute  in  giudicato,  parificate  secondo  la  legislazione  del  Cantone  in  cui  sono  state  emanate, a una sentenza esecutiva ai sensi dell’ art. 80, cpv. 2 della legge federale dell’ 11 aprile 1889 sull’  esecuzione e sul fallimento.  Art. 3          L’ esecutorietà è subordinata a che la procedura per la determinazione delle pretese di diritto  pubblico abbia rispettato le condizioni seguenti:  a)    l’ escusso deve avere avuto la possibilità di esprimersi nel merito, di presentare reclamo presso l’  autorità giudicante o di far uso di un altro rimedio giuridico che garantisca il riesame dei fatti;  b)        l’  escusso  deve  essere  stato  avvertito  sul  rimedio  giuridico  ordinario  dato  contro  la  sentenza  o  la  decisione, con indicazione dell’ autorità e del termine di ricorso.  Prova della forza esecutiva  Art. 4  a)    un esemplare completo della decisione o della sentenza, rispettivamente un estratto della partita d’  imposta;  b)    una dichiarazione di forza esecutiva rilasciata dall’ autorità di ricorso o di reclamo, rispettivamente una  dichiarazione dell’ autorità fiscale attestante che la tassazione è cresciuta in giudicato;  c)    una dichiarazione dell’ autorità giudicante, da cui risulta che le condizioni procedurali giusta l’ art. 3  sono state adempite;  d)    le disposizioni legali da cui risulta che la decisione o la sentenza è parificata a una sentenza esecutiva  a tenore dell’ art. 80, cpv. 2 della Legge federale dell’ 11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.  Esame d’ ufficio  Art. 5          Il giudice del rigetto dell’ opposizione esamina d’ ufficio se le condizioni di esecutorietà giusta gli  art. 2 e 3 sono rispettate.  Eccezioni dell’ escusso  Art. 6  a)        l’  estinzione  del  debito  dopo  la  sentenza  o  la  proroga  del  termine  del  pagamento  mediante  prova  documentaria;  b)    l’ intervenuta prescrizione del debito;  c)    l’ incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza, il fatto che l’ escusso non fu regolarmente  citato o legalmente rappresentato;  d)    la mancata notifica della sentenza nelle forme prescritte dalla legge.  Adesione e recesso
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            Ogni Cantone può aderire al Concordato. La dichiarazione d’ adesione deve essere consegnata  al Consiglio Federale per mezzo del Dipartimento federale di giustizia e polizia.  Il  Cantone  che  vuol  recedere  dal  Concordato  deve  notificarlo  al  Consiglio  federale  per  mezzo  del  Dipartimento federale di giustizia e polizia. Il recesso ha effetto allo spirare dell’ anno civile successivo a  quello in cui è stato notificato.  Entrata in vigore  Art. 8  Raccolta ufficiale delle leggi federali; per quelli che vi aderiranno più tardi, con la pubblicazione della loro  adesione nella Raccolta suddetta.  [1]  Art. 9          Il concordato del 18 febbraio 1911 concernente la garanzia reciproca per l’ esecuzione legale  delle prescrizioni fondate sul diritto pubblico e il Concordato del 29 giugno 1945 concernente l’ esecuzione  forzata per il rimborso delle spese d’ assistenza pubblica sono abrogati nei rapporti fra i Cantoni che hanno  aderito al presente Concordato.  Pubblicato nel BU  1973  , 141.