Direttive sull’aiuto diretto concernente il contributo di sostegno al mantenimento a domicilio
                            Direttive  sull’aiuto diretto concernente il contributo di sostegno  al mantenimento a domicilio  (del 10 dicembre 2012)  IL DIPARTIMENTO  DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ  Richiamati gli art. 5 e 44 della Legge sull’assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010, l’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  lett.  d),  gli  art.  24  -  32  del  Regolamento  d’applicazione  della  Legge  sull’assistenza  e  cura  a  domicilio del 31 agosto 2012, nonché gli art. 15, 16 e 17 della Legge sui sussidi cantonali del 22  giugno 1994, sono stabilite le seguenti direttive per la concessione delle prestazioni cantonali per il  mantenimento a domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Il contributo di sostegno al mantenimento a domicilio ha lo scopo di sostenere finanziariamente la  scelta di restare a domicilio delle persone anziane o invalide al beneficio di un Assegno per grandi  invalidi (AGI).
                        
                        
                    
                    
                    
                Calcolo del contributo
                            Il contributo è commisurato alla situazione finanziaria del richiedente ed è determinato in base alla  tabella  di  calcolo  allestita  per  la  decisione  delle  Prestazioni  complementari  (PC),  secondo  lo  schema seguente:  Fabbisogno secondo la tabella di calcolo delle PC  +
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ./.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ./.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ./.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ./.  =  x
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ./.  =  ______________________________________________________________________________  Il  contributo  è  concesso  annualmente  ed  è  rinnovabile  unicamente  su  specifica  richiesta,  che  dev’essere inoltrata al più tardi entro la metà dell’anno di competenza.  Eventuali  modifiche  della  situazione  finanziaria  o  del  grado  di  dipendenza  dell’AGI  vanno  annunciati tempestivamente all’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, che effettua un nuovo  calcolo valido a partire dalla data dell’avvenuta modifica.  Nella circostanza di mancato annuncio o di annuncio non tempestivo:  –  –  Il  contributo  è  ridotto  proporzionalmente  per  le  persone  che  frequentano  regolarmente  un  centro  diurno  o  notturno,  un  laboratorio  o  una  struttura  sociosanitaria  con  attività  di  accoglienza  diurna.  Per ogni giorno di frequenza verrà dedotto:  –  –  Per  coloro  che  soggiornano  regolarmente  in  una  struttura  sociosanitaria,  pur  non  essendovi  collocati,  per  la  medesima  giornata  non  sono  comulabili  il  contributo  per  il  mantenimento  a  domicilio con il contributo per la retta riconosciuto dalle Prestazioni complementari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Casi particolari
                            Per coloro che non possono richiedere le PC viene allestita una tabella di calcolo applicando per  analogia le direttive valide per il calcolo delle Prestazioni complementari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Versamento
                            L’aiuto diretto è versato in rate mensili, entro il 20 del mese di competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Imposizione fiscale
                            Il contributo per il mantenimento a domicilio è soggetto ad imposizione fiscale.  Esso  costituisce  reddito  imponibile  del  beneficiario  nella  misura  in  cui  non  sia  riversato  a  terzi  quale compenso per prestazioni finalizzate al mantenimento a domicilio.  L’Ufficio  degli  anziani  e  delle  cure  a  domicilio  trasmette  in  copia  le  decisioni  di  concessione  del  contributo alla Divisione delle contribuzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assoggettamento alla contribuzione LAVS
                            Il contributo per il mantenimento a domicilio è soggetto a contribuzione LAVS nella misura in cui il  beneficiario lo riversi a terzi in qualità di datore di lavoro.  L’Ufficio  degli  anziani  e  delle  cure  a  domicilio  trasmette  in  copia  la  decisione  di  concessione  del  contributo all’Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio dei contributi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Richiesta del contributo
                            Per  ottenere  il  contributo  occorre  presentare  una  richiesta  scritta  tramite  un  apposito  formulario  all’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, viale Officina 6, 6501 Bellinzona, allegando:  –  –  L’Ufficio  degli  anziani  e  delle  cure  a  domicilio  può  subordinare  l’esame  della  richiesta  a  complementi d’informazione e documentazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazioni
                            Ulteriori  informazioni  si  possono  ottenere  telefonando  all’Ufficio  degli  anziani  e  delle  cure  a  domicilio, viale Officina 6, 6501 Bellinzona, tel. 091 814 70 46.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
                            La  presente  direttiva  è  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi,  entra  in  vigore  1   immediatamente e si applica a tutte le richieste pendenti.  Bellinzona, 10 dicembre 2012  Dipartimento della sanità e della socialità  Il Consigliere di Stato:  Divisione dell’azione sociale e delle famiglie  P. Beltraminelli  Il Direttore:  C. Blotti  Pubblicato nel BU  2012  , 652.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 28 dicembre 2012 - BU 2012, 652.