Convenzione tra la Repubblica e Cantone del Ticino e il Conservatorio della Svizzera... (5.1.8.5)
CH - TI

Convenzione tra la Repubblica e Cantone del Ticino e il Conservatorio della Svizzera italiana concernente il sussidio cantonale alla sezione professionale dell’ Istituto --> 5.2.2.6

5.1.8.5: Convenzione tra la Repubblica e Cantone del Ticino e il Conservatorio della Svizzera italiana concernente il sussidio cantonale alla sezione professionale dell’ Istituto - 5 ottobre 1998 Convenzione tra la Repubblica e Cantone del Ticino cantonale alla sezione professionale dell’ Istituto Art. 1 sezione professionale del Conservatorio della Svizzera italiana. Art. 2 Il sussidio annuale che il Cantone Ticino concede al Conservatorio della Svizzera italiana per l’ attività della sezione professionale (corso preparatorio, formazioni nel ramo di Pedagogia musicale, nel ramo di Interpretazione/Performance, nel ramo di Musica nelle scuole pubbliche e Musica sacra, nel ramo di Direzione, nei rami particolari, aggiornamento) è erogato in base alle norme di legge e di regolamento cantonali vigenti in materia di formazione professionale e applicando per analogia i provvedimenti decisi dal Consiglio di Stato in materia di spesa per il personale. Art. 3 a) alla presentazione di un piano finanziario pluriennale equilibrato; b) all’ approvazione del preventivo da presentare alla Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell’ istruzione e della cultura [1] entro il 31 agosto di ogni anno per l’ anno scolastico successivo; c) all’ approvazione del consuntivo da presentare alla stessa Divisione entro il 31 ottobre successivo alla conclusione dell’ anno scolastico; d) a rapporti positivi degli esperti delegati dal Dipartimento dell’ istruzione e della cultura [2] a vigilare sulla qualità dell’ insegnamento e ad assistere agli esami. Art. 4 Il sussidio viene di regola versato, riservate altre disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionati, nel modo seguente: a) una prima rata corrispondente al 30% dell’ importo globale in settembre, dopo l’ approvazione del preventivo; b) una seconda rata corrispondente al 50% dell’ importo globale in febbraio; c) il restante 20% all’ approvazione del consuntivo. Art. 5 Il Cantone Ticino, sulla base dei rapporti degli esperti delegati a vigilare sulla qualità dell’ insegnamento e ad assistere agli esami: a) riconosce l’ equipollenza dei diplomi conferiti dal Conservatorio della Svizzera italiana con quelli di uguale livello rilasciati da altri conservatori svizzeri e ne attesta la validità professionale; b) controfirma i diplomi per mano del Direttore del Dipartimento dell’ istruzione e della cultura. [3] Art. 6 può essere rinnovata con semplice accordo tra le parti, riservate le competenze del Gran Consiglio in caso di modifica dell’ art. 2. Art. 7 decreto legislativo e annulla la precedente convenzione del 6 dicembre 1994. Bellinzona, 5 ottobre 1998 Consiglio di Stato del Cantone Ticino: Il Direttore del DIC Conservatorio della Svizzera italiana: Il Presidente Pubblicata nel BU 1998 , 413.

[1]

Denominazione modificata in “Dipartimento dell’ educazione, della cultura e dello sport” DE del 9.7.2002 in

[2]

Denominazione modificata in “Dipartimento dell’ educazione, della cultura e dello sport” DE del 9.7.2002 in

vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.

[3]

Denominazione modificata in “Dipartimento dell’ educazione, della cultura e dello sport” DE del 9.7.2002 in

vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.

Markierungen
Leseansicht