Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino
Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino (del 23 settembre 1884) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO d e c r e t a : L’Amministratore apostolico sarà libero di esercitare la sua spirituale giurisdizione in Il medesimo avrà piena libertà nella scelta del suo Vicario e del personale della sua L’Amministratore apostolico risiederà provvisoriamente in Balerna. Resta però Cogli stessi fondi il Governo del Cantone Ticino si obbliga a costituire Il Governo del Cantone Ticino continuerà a corrispondere annualmente al Seminario di L’Amministratore apostolico avrà completa libertà su tutto ciò che riguarda Il Governo del Cantone Ticino non intende che con questa convenzione sieno Le ratifiche della presente convenzione saranno scambiate in Bellinzona dentro il corso
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1884 , 171.
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