Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino
                            Convenzione  tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione  di un’Amministrazione apostolica  nella Repubblica e Cantone del Ticino  (del 23 settembre 1884)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  d e c r e t a :  L’Amministratore  apostolico  sarà  libero  di  esercitare  la  sua  spirituale  giurisdizione  in  Il  medesimo  avrà  piena  libertà  nella  scelta  del  suo  Vicario  e  del  personale  della  sua  L’Amministratore   apostolico   risiederà   provvisoriamente   in   Balerna.   Resta   però  Cogli    stessi    fondi    il    Governo    del    Cantone    Ticino    si    obbliga    a    costituire  Il Governo del Cantone Ticino continuerà a corrispondere annualmente al Seminario di  L’Amministratore   apostolico   avrà   completa   libertà   su   tutto   ciò   che   riguarda  Il   Governo   del   Cantone   Ticino   non   intende   che   con   questa   convenzione   sieno  Le ratifiche della presente convenzione saranno scambiate in Bellinzona dentro il corso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1884  , 171.