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Decreto legislativo concernente l’istituzione e l’esercizio di un Istituto cantonale di anatomia patologica a Locarno

1 Decreto legislativo concernente l’istituzione e l’esercizio di un Istituto cantonale di anatomia patologica a Locarno (dell’11 luglio 1958) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto il messaggio 7 marzo 1958 n. 747 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1 È istituito, con sede a Locarno, un istituto cantonale di anatomia patologica, amministrato dal Consiglio di Stato per mezzo di una speciale commissione amministrativa. Art. 2 Compiti dell’istituto sono: a) preparare e diagnosticare le biopsie eseguite nel Cantone ed inviate da fuori; b) eseguire e giudicare le autopsie nel Cantone; c) eseguire le imbalsamazioni nel Cantone; d) da consulti ed eseguire perizie in materia di anatomo-patologia e di medicina legale; e) offrire ad assistenti ed a candidati medici la possibilità di perfezionarsi in anatomia ed istologia patologica e di eseguire lavori scientifici del ramo; f) ogni altro compito normalmente attribuito ad istituti analoghi. Art. 3 1 Il contributo fisso di fr. 160'000.- assunto dai comuni di Locarno, Muralto, Minusio, Ascona e Brissago, va a diminuzione della spesa effettuata per l’acquisto del terreno, per la costruzione e l’arredamento dell’istituto. Art. 4 e 5 ... 2 Art. 5 Il Consiglio di Stato preciserà l’esercizio dell’istituto mediante un regolamento amministrativo. Nelle tariffe saranno previste prestazioni gratuite e semigratuite per le persone meno abbienti. Il bilancio dell’istituto, per ogni esercizio annuale sarà iscritto, quale azienda speciale, in quello dello Stato, alla voce 2-507,01 del dipartimento d’igiene. Art. 6 Il Consiglio di Stato accorderà prestiti d’onore ai medici ticinesi che intendono ottenere la specializzazione FMH in anatomia patologica e ai medici e candidati medici ticinesi che intendessero perfezionarsi in anatomia, per il periodo di almeno un anno, presso l’istituto cantonale. Art. 7 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore 3 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1958 , 154.
1 Art. modificato dal DL 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 522.
2 Art. abrogati dal DL 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 522.
3 Entrata in vigore: 26.8.1958 - BU 1958, 154.
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