Decreto legislativo concernente l’introduzione di un contributo straordinario per gli anni 2005, 2006 e 2007 a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato
Decreto legislativo concernente l’introduzione di un contributo straordinario per gli anni 2005, 2006 e 2007 a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato (del 14 dicembre 2004) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 15 ottobre 2004 n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato; Art. 1 Per gli anni 2005, 2006 e 2007 viene introdotto un contributo straordinario a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato. Esso corrisponde ad una riduzione del 2.2% degli stipendi di cui all’art. 3 Lstip, aggiornati al 1° gennaio
2005. Sono esentati i primi fr. 20’000.-. Art. 1a
1) Per gradi d’occupazione parziale la quota esente è ridotta proporzionalmente. Art. 2 Il contributo straordinario di cui all’art. 1 del presente decreto è maggiorato dell’1% per i Consiglieri di Stato, quale assoggettamento personale. Art. 3
1 Il contributo straordinario sarà restituito annualmente nella misura del 50%, nel caso di autofinanziamento a consuntivo superiore a zero dopo la restituzione. Esso lo sarà per intero se il conto d’esercizio chiude in pareggio a consuntivo dopo la restituzione.
2 Ai fini dell’applicazione del capoverso 1, sono determinanti l’autofinanziamento ed il risultato del conto d’esercizio dopo la restituzione, dedotto il valore nominale della quota parte cantonale sui proventi della vendita degli attivi liberi della Banca Nazionale Svizzera.
2) Art. 4 Ai fini dell’applicazione dell’art. 10 della legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, lo stipendio assicurato è calcolato sullo stipendio base, non decurtato dal contributo straordinario di cui al cpv.
1. Art. 5 pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005. Pubblicato nel BU 2005 , 58. Note:
1) Art. introdotto dal DL 30.5.2005; in vigore dal 22.7.2005 - BU 2005, 258. Esso sarà applicato la prima volta a carico degli stipendi relativi al mese civile successivo all’entrata in vigore.
2) Cpv. introdotto dal DL 8.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 19.
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