Decreto legislativo concernente l’introduzione di un contributo straordinario per gli anni 2005, 2006 e 2007 a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato
                            Decreto legislativo  concernente l’introduzione di un contributo straordinario  per gli anni 2005, 2006 e 2007 a carico dei dipendenti dello Stato,  dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato  (del 14 dicembre 2004)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 15 ottobre 2004 n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;  Art. 1  Per gli anni 2005, 2006 e 2007 viene introdotto un contributo straordinario a carico dei dipendenti  dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato.  Esso corrisponde ad una riduzione del 2.2% degli stipendi di cui all’art. 3 Lstip, aggiornati al 1° gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005. Sono esentati i primi fr. 20’000.-.  Art. 1a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Per gradi d’occupazione parziale la quota esente è ridotta proporzionalmente.  Art.  2  Il  contributo  straordinario  di  cui  all’art.  1  del  presente  decreto  è  maggiorato  dell’1%  per  i  Consiglieri di Stato, quale assoggettamento personale.  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contributo  straordinario  sarà  restituito  annualmente  nella  misura  del  50%,  nel  caso  di  autofinanziamento a consuntivo superiore a zero dopo la restituzione. Esso lo sarà per intero se il conto  d’esercizio chiude in pareggio a consuntivo dopo la restituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai  fini  dell’applicazione  del  capoverso  1,  sono  determinanti  l’autofinanziamento  ed  il  risultato  del  conto  d’esercizio dopo la restituzione, dedotto il valore nominale della quota parte cantonale sui proventi della  vendita degli attivi liberi della Banca Nazionale Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Art. 4  Ai fini dell’applicazione dell’art. 10 della legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, lo  stipendio assicurato è calcolato sullo stipendio base, non decurtato dal contributo straordinario di cui al cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Art.  5  pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.  Pubblicato  nel BU  2005  , 58.  Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Art. introdotto dal DL 30.5.2005; in vigore dal 22.7.2005 - BU 2005, 258. Esso sarà applicato la  prima volta a carico degli stipendi relativi al mese civile successivo all’entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Cpv. introdotto dal DL 8.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 19.