Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm) (del 20 aprile 2009) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - - d e c r e t a :
Scopo e oggetto della legge
Art. 1
La presente legge disciplina l’applicazione della Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm) e dell’Ordinanza del 21 settembre 1998 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (OArm).
Autorità competente
Art. 2
1 Il Consiglio di Stato applica la LArm e l’OArm e in particolare: a) b) c) d) e) f) g) h)
1 i)
2 Esso designa il Dipartimento competente che funge da servizio di comunicazione ai sensi dell’art.
31b LArm e stabilisce le modalità procedurali e di esecuzione per il rilascio, il rinnovo e la revoca dei permessi, delle patenti e delle autorizzazioni e per i casi di sequestro e di ritiro definitivo.
Principio
Art. 3
Necessita della patente cantonale, in particolare, la persona che, a scopo di collezione, intende acquistare: a) b) c)
Requisiti personali per il rilascio
Art. 4
1 La patente è rilasciata alla persona che ne fa richiesta e che risponde ai requisiti previsti dalla LArm.
2 Il richiedente deve: a) b) c)
1 Lett. modificata dalla L 11.3.2013; in vigore dal 3.5.2013 - BU 2013, 219.
Condizioni e oneri speciali
Art. 5
1 Il rilascio delle patenti o delle autorizzazioni può essere subordinato a condizioni o oneri speciali.
2 In particolare, il regolamento può subordinare l’ottenimento della patente al superamento di esami atti ad accertare l’adempimento delle condizioni poste dalla legislazione federale e dalla presente legge.
Validità temporale
Art. 6
La validità temporale è limitata: a) b)
Dovere d’informazione
Art. 7
1 La persona che intende ottenere una patente o un’autorizzazione eccezionale deve fornire al Dipartimento tutte le informazioni utili ad accertare l’adempimento delle condizioni poste al rilascio e in particolare segnalare procedure penali pendenti nei suoi confronti, di cui sia a conoscenza.
2 La persona beneficiaria di un permesso, di una patente o di un’autorizzazione è tenuta ad informare immediatamente il Dipartimento se le condizioni per il rilascio sono cambiate o gli oneri del rilascio non sono più rispettati.
Obbligo d’informazione delle autorità
Art. 8
1 Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della presente legge.
2 Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento per violazione delle disposizioni in materia di armi.
3 Le autorità giudiziarie del Cantone trasmettono al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti connessi con l’uso o con l’abuso di armi, accessori di armi e munizioni ed in particolare emanati in applicazione dell’art.
260 quater del Codice penale svizzero.
Tasse
Art. 9
Il Consiglio di Stato fissa la tassa degli esami e della patente per collezionisti, che ammonta al massimo a fr. 500.--.
Sanzioni
Art. 10
2
1 Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento e sono punite con la multa fino a
10’000.-- franchi.
2 È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
Rimedi di diritto
Art. 11
3 1 La decisione del Dipartimento è impugnabile al Consiglio di Stato.
2 La decisione del Consiglio di Stato è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.
3 I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
Norma abrogativa
Art. 12
La Legge cantonale del 31 gennaio 2000 di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni è abrogata.
Entrata in vigore
Art. 13
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.
4
2 Art. modificato dalla L 11.3.2013; in vigore dal 3.5.2013 - BU 2013, 219.
3
Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479.
4 Entrata in vigore: 1° luglio 2009 - BU 2009, 271.
Pubblicata nel BU 2009 , 271.
Feedback