Decreto esecutivo di applicazione degli art. 29, 36 e 37 della legge federale 8 nov... (11.2.1.5)
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Decreto esecutivo di applicazione degli art. 29, 36 e 37 della legge federale 8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio

11.2.1.5 Decreto esecutivo di applicazione degli ar t. 2 9, 36 e 37 della legge federale
8 novembre 1934 sulle banc he e le casse di risparmio (del 2 aprile 1935) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO - vista la Legge federale 8 novembre 1934
1 sulle banche e le casse di risparmio, in applicazione degli art . 29, 36 e 37 della stessa, - su proposta dei Dipartiment i delle finanze e di giustizia, d e c r e t a : Art. 1 L’ Autorità unica cantonale, giudicante in tema di moratoria, di fallimento e di concordato delle banche e delle casse di risparmio è la Camera civile d’appello. Art. 2 La stes sa, nell’ adempimento delle sue mansioni, potrà delegare uno o più dei suoi membri per determinate operazioni o speciali atti di istruttoria, sotto l a sua direzione e sorveglianza. § . Potrà valersi, altresì, dell’ opera di esperti in materia bancaria o di altra natura, da essi designat i, quando lo ritenga opportuno. Art. 3 Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino delle leggi ed atti esecutivi del Cantone. Pubb licato nel BU il 9 aprile 1935.

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CS 10, 331.
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