Regolamento per gli scavi o le estrazioni di materiali nell’ambito della protezione delle acque
1 Regolamento per gli scavi o le estrazioni di materiali nell’ambito della protezione delle acque (del 4 dicembre 1969) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la Legge federale sulla protezione delle acque dall’inquinamento del 16 marzo 1955, segnatamente gli art. 1, 2, 3, 4 e 12; e la Legge di applicazione della legge federale sulla protezione delle acque dall’inquinamento del 21 aprile 1965, segnatamente gli art. 1, 2, 3, 4, 7, 29 e 30; d e c r e t a : Art. 1 1 L’apertura di cave, l’esecuzione di scavi, o, in genere, qualsiasi estrazione di materiali soggiace in ogni caso all’autorizzazione della Divisione dell’ambiente del Dipartimento del Territorio (in seguito detta Divisione). 1
2 Le relative domande devono essere presentate nei modi e nelle forme previste dal regolamento sulle autorizzazioni a costruire del 5 novembre 1963. Art. 2
1 Gli scavi non possono di regola essere spinti oltre due metri sopra il livello massimo della falda freatica stabilito dalla Divisione. 2
2 In ogni caso non possono essere autorizzati scavi fino alla seconda falda freatica. Art. 3 3 Se le circostanze lo esigono, la Divisione può esigere, a spese del richiedente, l’esecuzione di sondaggi per accertare la situazione della falda freatica. Art. 4 1 I luoghi di scavo, compresi quelli esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, devono di regola essere sistemati mediante colmataggio con materiale idoneo e coperti con uno strato di terra vegetale di 50 centimetri almeno.
2 La Divisione stabilisce caso per caso i termini per la sistemazione e le altre condizioni particolari. 4 Art. 5 1 La Divisione può modificare o revocare le autorizzazioni previste dal presente regolamento. 5
2 Il titolare dell’autorizzazione è responsabile dei danni cagionati alla falda freatica o alle acque pubbliche in genere. Art. 6 Il presente regolamento entra in vigore 6 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1969 , 189.
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Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
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Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
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Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
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Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
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Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
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Entrata in vigore: 12 dicembre 1969 - BU 1969, 189.
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