Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali (482.100)
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Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali

Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali (del 10 febbraio 1987) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 21 maggio 1986 n. 3050 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : CAPITOLO I Principio

Scopo

Art. 1

Lo Stato promuove e attua la protezione degli animali, conformemente a quanto prescritto dalla legislazione federale in materia. CAPITOLO II Organizzazione e competenze

Organi

a) Dipartimento

Art. 2

1 Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per la vigilanza sull’applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione degli animali.
2 Sentito il preavviso della Commissione di sorveglianza, il Dipartimento decide sulle domande di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali.
b) Ufficio del veterinario cantonale 1 Art. 3
2 L’Ufficio del veterinario cantonale esercita le competenze che la legislazione federale sulla protezione degli animali attribuisce all’autorità cantonale, a meno che la presente legge o i relativi regolamenti di applicazione dispongano diversamente.

c) Commissione di sorveglianza

Art. 4

Il Consiglio di Stato nomina una sua Commissione di sorveglianza, quale organo consultivo del Dipartimento in materia di esperimenti sugli animali e ne fissa la composizione e le competenze nel regolamento.

d) Municipi

Art. 5

1 Nelle rispettive giurisdizioni comunali, i Municipi applicano le misure di polizia locale (ai sensi della Legge organica comunale e della Legge sanitaria), vigilano sull’osservanza della legislazione in materia di protezione degli animali ed eseguono i provvedimenti ordinati dalle competenti autorità cantonali.
2 I Municipi provvedono alla cattura dei cani, gatti e di altri animali randagi o vaganti senza padrone. 3
3
4 I Municipi operano direttamente oppure tramite la polizia comunale.

Collaborazione

Art. 6

Nell’esercizio delle competenze loro attribuite, gli organi chiamati ad applicare la legislazione in materia possono avvalersi segnatamente della collaborazione:
a.
1 Nota marginale modificata dalla L 26.3.2001; in vigore dal 25.5.2001 - BU 2001, 119.
2 Art. modificato dalla L 26.3.2001; in vigore dal 25.5.2001 - BU 2001, 119.
3 Cpv. modificato dalla L 19.2.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 125.
b.
c.
d. dei funzionari dell’Ufficio caccia e pesca. CAPITOLO III Disposizioni varie

Interventi

Art. 7

1 Gli organi incaricati dell’applicazione delle norme sulla protezione degli animali, hanno diritto all’ispezione di locali, impianti, veicoli, oggetti e animali; in tale funzione hanno qualità di agenti della polizia giudiziaria. Sono applicabili gli art. 34 della Legge federale sulla protezione degli animali (LPDA) e 114 segg. del Codice di procedura penale.
2 Essi intervengono se è accertato che animali siano trascurati in modo grave, denutriti, maltrattati o sottoposti a interventi illeciti. Se necessario possono sequestrarli cautelativamente, ricoverarli in luogo idoneo e, sentito il detentore, venderli, farli macellare o uccidere. Dedotte le spese e l’importo della pena pecuniaria, l’eventuale ricavo sarà consegnato al proprietario.

Ricorsi

Art. 8

4 1 Contro le decisioni dei Municipi, dell’Ufficio del veterinario cantonale e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Le decisioni del Consiglio di Stato possono essere impugnate con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 5

Legittimazione

Art. 9

1 Può ricorrere ai sensi dell’art. 8 chi dimostra un legittimo interesse. Per le decisioni dei Municipi, la materia è retta dalla Legge organica comunale.
2 Possono comunque interporre ricorso le associazioni che perseguono scopi ideali nel campo della protezione degli animali.

Tasse

Art. 10

1 I controlli per gli esperimenti sugli animali, le autorizzazioni e le decisioni sono soggetti al pagamento di una tassa di cancelleria variabile da fr. 50.- a fr. 1000.-.
2 Nel determinare l’ammontare della tassa si terrà in particolare conto delle spese cagionate, della complessità e importanza della pratica.

Disposizioni penali

Art. 11

1 I reati di cui agli art. 27 e 29 cpv. 1 della LPDA sono perseguiti dall’autorità giudiziaria competente in virtù della vigente Legge organica giudiziaria.
2 Ogni altra infrazione alla Legge o all’Ordinanza federale (OPAn) per la quale è prevista la multa è perseguita dal Dipartimento giusta la Legge di procedura per le contravvenzioni. 6

Regolamenti

Art. 12

Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni esecutive. CAPITOLO IV Approvazione ed entrata in vigore

Norme abrogative e entrata in vigore

1
2 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio federale 7 , conformemente all’art. 36 cpv. 2 LFDA, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
4 Art. modificato dalla L 26.3.2001; in vigore dal 25.5.2001 - BU 2001, 119; precedente modifica: BU

1997, 216 e 287.

5 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.
6 Cpv. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 389.
7 Approvazione federale: 9 aprile 1987.
3 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 8 Pubblicata nel BU 1987 , 269.
8 Entrata in vigore: 25 settembre 1987 - BU 1987, 269.
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