Decreto esecutivo circa l’invio di pubblicazioni all’Archivio di Stato (5.5.2.3)
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Decreto esecutivo circa l’invio di pubblicazioni all’Archivio di Stato

5.5.2.3 Decreto esecutivo circa l’invio di pubblicazioni all’ Archivio di Stato
1 (dell’ 8 novembre 1923) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visto che all’ infuori dei giornali e peri odici inviati regolarmente all’ archivio cantonale, vi sono molte altre pubblicazioni che si avrebbe interesse a co nservare nella biblioteca dell’ archivio, d e c r e t a : Tutte le pubblicazioni stampate nel Cantone o fuori del Cantone, ma da ditte o privati ivi domiciliati, devono essere spe dite, in doppio esemplar e, all’ Archivio di Stato.
2 Pubblicato nel BU 1923 , 287.

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Titolo modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 368.

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Testo modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 368.
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