Regolamento di applicazione della legge cantonale sulle funi metalliche (770.110)
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Regolamento di applicazione della legge cantonale sulle funi metalliche

Regolamento di applicazione della legge cantonale sulle funi metalliche (RLFM) (del 7 settembre 2010) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la Legge sulle funi metalliche del 17 dicembre 2009 (LFM), d e c r e t a :

Scopo e campo di applicazione

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle norme della Legge sulle funi metalliche del 17 dicembre 2009.

Autorità competenti

Art. 2

1 La Sezione forestale: a) b) c) d) e) f)
2 Gli Uffici forestali di circondario: a) b) c) d) e)

Banca dati cantonale

Art. 3

1 Nella banca dati cantonale sono inseriti i dati relativi a tutti gli impianti a fune metallica e i dati relativi ai cavi portanti delle condotte aeree ritenuti importanti per la sicurezza della navigazione aerea.
2 Sono importanti i cavi portanti che si trovano su terreno particolarmente esposto, come ad esempio quelli che attraversano valli, superano pareti rocciose o che si trovano su luoghi potenzialmente idonei a operazioni con mezzi aerei, anche in prossimità del suolo.

Autorizzazione d’esercizio

Art. 4

1 La domanda di autorizzazione d’esercizio di un impianto a fune metallica va inoltrata all’Ufficio forestale di circondario, mediante il formulario ufficiale, unitamente a una copia dei seguenti documenti: a) b) c) d) e) f)
2 La richiesta di rinnovo dell’autorizzazione, unitamente ai documenti indicati alle lettere c), d) ed e) del precedente capoverso, va inoltrata mediante il formulario ufficiale all’Ufficio forestale di circondario almeno tre mesi prima della scadenza dell’autorizzazione.

Necessità dell’impianto

Art. 5

L’impianto a fune metallica è considerato necessario ai sensi dell’art. 5 lett b della legge se, per il trasporto di materiale, non si può far capo in modo ragionevole e più razionale ad altre infrastrutture di trasporto che servono la stessa destinazione.

Copertura assicurativa

Art. 6

1 Il proprietario dell’impianto deve essere a beneficio di un’assicurazione che copre le conseguenze della responsabilità civile per l’utilizzo dell’impianto di fr. 2’000’000.--.
2 L’importo dell’assicurazione può essere aumentato fino a fr. 5’000’000.-- se l’impianto sorvola immobili di valore considerevole.

Garanzie

Art. 7

A garanzia della copertura dei costi di rimozione dell’impianto, in casi motivati, l’Ufficio forestale di circondario può chiedere al proprietario di fornire una garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta o il deposito di una caparra su un conto vincolato per un valore da definire in base ai presumibili costi di rimozione dell’impianto.

Tasse

Art. 8

1 Per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione il proprietario dell’impianto è tenuto a pagare una tassa base di fr. 100.-- e, in base ai dati tecnici, i seguenti supplementi: a) b) c)
2 Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) sono intesi per anno di validità dell’autorizzazione.
3 Restano riservate le tasse amministrative o di decisione previste dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
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Ricorsi

Art. 9

2 Contro le decisioni della Sezione forestale e degli Uffici forestali di circondario rese in applicazione della legge e del regolamento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di
30 giorni dalla notifica.

Norma abrogativa

Art. 10

Le Norme per la fissazione delle tasse di autorizzazione per l’impianto di fili a sbalzo e teleferiche del 28 settembre 1982 sono abrogate.

Entrata in vigore

Art. 11

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 3 Pubblicato nel BU 2010 , 390.
1 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.

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Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.
3 Entrata in vigore: 10 settembre 2010 - BU 2010, 390.
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